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Sentenza

Sentenza del 26/02/2015 n. 1882 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione dell'agente della riscossione è stata ritenuta non impugnabile autonomamente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile o comunque respinto, poiché il contribuente non poteva utilizzare la successiva nota informativa per contestare indirettamente una pretesa tributaria già portata a conoscenza mediante cartelle regolarmente notificate e non impugnate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la comunicazione con cui l'agente della riscossione subordinava la cancellazione dell'ipoteca al saldo dell'iscrizione a ruolo, chiedendone in sostanza l'impugnazione in sede tributaria. La contestazione non è stata ritenuta ammissibile perché la nota aveva natura meramente informativa e non costituiva uno degli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate e non erano state impugnate nei termini.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Una semplice comunicazione dell'agente della riscossione, priva di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non è impugnabile quando si limita a informare il contribuente delle condizioni per la cancellazione dell'ipoteca.

Massime di principio

  • Una comunicazione meramente informativa dell'agente della riscossione non è normalmente impugnabile autonomamente se non contiene una nuova e autonoma pretesa tributaria o esecutiva.
  • Gli atti presupposti, come le cartelle di pagamento, devono essere contestati nei termini dalla loro notifica; se non vengono impugnati, la pretesa in essi contenuta si consolida e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione di un atto successivo meramente consequenziale.
  • Per contestare un'iscrizione ipotecaria o le somme sottostanti occorre individuare l'atto effettivamente lesivo e impugnarlo secondo i termini e le forme previste dalla legge.
  • La cancellazione dell'ipoteca può essere subordinata al pagamento del debito iscritto a ruolo quando l'iscrizione deriva da cartelle regolarmente notificate e non tempestivamente contestate, salvo specifiche ragioni di invalidità o estinzione del debito da far valere con gli strumenti appropriati.

Testo integrale

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