Sentenza del 26/02/2015 n. 1882 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione dell'agente della riscossione è stata ritenuta non impugnabile autonomamente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile o comunque respinto, poiché il contribuente non poteva utilizzare la successiva nota informativa per contestare indirettamente una pretesa tributaria già portata a conoscenza mediante cartelle regolarmente notificate e non impugnate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione con cui l'agente della riscossione subordinava la cancellazione dell'ipoteca al saldo dell'iscrizione a ruolo, chiedendone in sostanza l'impugnazione in sede tributaria. La contestazione non è stata ritenuta ammissibile perché la nota aveva natura meramente informativa e non costituiva uno degli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate e non erano state impugnate nei termini.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Una semplice comunicazione dell'agente della riscossione, priva di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non è impugnabile quando si limita a informare il contribuente delle condizioni per la cancellazione dell'ipoteca.
Massime di principio
- Una comunicazione meramente informativa dell'agente della riscossione non è normalmente impugnabile autonomamente se non contiene una nuova e autonoma pretesa tributaria o esecutiva.
- Gli atti presupposti, come le cartelle di pagamento, devono essere contestati nei termini dalla loro notifica; se non vengono impugnati, la pretesa in essi contenuta si consolida e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione di un atto successivo meramente consequenziale.
- Per contestare un'iscrizione ipotecaria o le somme sottostanti occorre individuare l'atto effettivamente lesivo e impugnarlo secondo i termini e le forme previste dalla legge.
- La cancellazione dell'ipoteca può essere subordinata al pagamento del debito iscritto a ruolo quando l'iscrizione deriva da cartelle regolarmente notificate e non tempestivamente contestate, salvo specifiche ragioni di invalidità o estinzione del debito da far valere con gli strumenti appropriati.
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