Sentenza del 26/02/2015 n. 125 - Corte di Giustizia CEE
Articolo 288, terzo comma, TFUE - Transazioni commerciali: Lotta contro i ritardi di pagamento - Direttiva 2000/35/CE - Articoli 2, 3 e 6 - Direttiva 2011/7/UE - Articoli 2, 7 e 12 - Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali direttive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli interessi maturati su un credito della Federconsorzi verso lo Stato, derivante dalle spese sostenute dai consorzi agrari per la gestione degli ammassi obbligatori e risalenti a rapporti anteriori all'8 agosto 2002. Il Ministero sosteneva l'applicabilità della normativa nazionale che aveva ridotto e modificato il regime degli interessi, mentre la Federconsorzi contestava tale disciplina invocando le direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, ritenendo che esse impedissero allo Stato di peggiorare retroattivamente la posizione del creditore.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non ostava all'adozione, da parte dell'Italia, del decreto-legge n. 16/2012, idoneo a modificare a sfavore del creditore gli interessi maturati su un credito derivante da un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002. La direttiva 2000/35 consentiva infatti agli Stati membri di escludere i contratti anteriori a tale data; inoltre, durante il termine di recepimento della direttiva 2011/7, una modifica relativa a contratti comunque anteriori al 16 marzo 2013 non comprometteva gravemente il conseguimento degli obiettivi della direttiva. Restavano impregiudicati gli eventuali rimedi previsti dal diritto nazionale. La Corte non ha ritenuto necessario rispondere alla prima questione sulla qualificazione del rapporto come transazione commerciale e ha rimesso al giudice nazionale la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Articolo 288, terzo comma, TFUE
Le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
L'obbligo di recepimento delle direttive non impediva, nelle circostanze specifiche del caso, l'adozione di una disciplina nazionale applicabile a rapporti contrattuali esclusi temporalmente dall'ambito delle direttive.
Direttiva 2000/35/CE, articolo 3, paragrafo 3
Un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore non può essere fatto valere oppure dà diritto a un risarcimento del danno.
La disposizione riguarda clausole o prassi contrattuali abusive, ma non impedisce di per sé un intervento legislativo nazionale relativo a contratti esclusi dall'ambito temporale della direttiva.
Direttiva 2000/35/CE, articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
Gli Stati membri possono escludere i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
L'esercizio di questa facoltà rendeva l'intera direttiva inapplicabile ratione temporis ai contratti anteriori alla data indicata, consentendo allo Stato di disciplinare diversamente i relativi interessi.
Direttiva 2011/7/UE, articolo 7
Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere oppure dà diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
La norma non vietava l'intervento legislativo contestato, poiché riguardava rapporti anteriori alle date che lo Stato poteva escludere dall'ambito di applicazione della direttiva.
Direttiva 2011/7/UE, articolo 12, paragrafi 3 e 4
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore; nel recepire la direttiva possono decidere se escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.
La facoltà di escludere i contratti anteriori al 16 marzo 2013 impediva di considerare automaticamente incompatibile con la direttiva una modifica peggiorativa degli interessi relativi a rapporti anteriori.
Decreto-legge italiano n. 16/2012, articolo 12
Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.
La disciplina nazionale modificava il metodo di calcolo degli interessi e limitava, per il periodo successivo al 1995, il tasso applicabile agli interessi legali; tale modifica è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una direttiva consente espressamente di escludere i contratti anteriori a una determinata data, lo Stato membro può generalmente disciplinare diversamente gli effetti economici di tali rapporti, anche modificando il regime degli interessi.
- Le disposizioni europee contro i ritardi di pagamento non impediscono automaticamente ogni intervento legislativo nazionale peggiorativo: occorre verificare l'ambito temporale della direttiva e l'eventuale esercizio delle facoltà di esclusione previste.
- Il divieto di clausole o prassi gravemente inique riguarda principalmente la disciplina contrattuale e non equivale, in assenza di ulteriori elementi, a un divieto assoluto di modificare per legge gli interessi relativi a rapporti esclusi dalla direttiva.
- Anche quando il diritto dell'Unione non ostacola la modifica, possono restare applicabili i rimedi e i limiti previsti dal diritto interno, inclusi quelli relativi alla tutela dell'affidamento, alla retroattività e alla definitività delle decisioni giudiziarie.
- Per valutare casi simili bisogna individuare: la data di conclusione del contratto, la data di maturazione del credito, le date di recepimento e di entrata in vigore delle direttive, e se lo Stato abbia esercitato la facoltà di escludere i contratti anteriori.
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