Sentenza del 26/02/2015 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte di registro e ipocatastali - Agevolazioni - Piani particolareggiati- Utilizzazione edificatoria - Termini - Cinque anni per il completamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. La contribuente sosteneva che fosse sufficiente aver ottenuto le concessioni edilizie e aver iniziato i lavori entro cinque anni dall'acquisto. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'utilizzazione edificatoria dovesse essere effettiva e realizzata dallo stesso acquirente, non essendo sufficiente il mero avvio dei lavori. Nel caso concreto, i lavori non erano stati completati e i terreni erano stati venduti a un'altra società prima della concreta realizzazione dei fabbricati.
La decisione
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e respingendo i ricorsi della contribuente. Ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione con cui erano state revocate le agevolazioni e richieste maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre agli interessi, per complessivi 84.862,64 euro. È stata inoltre respinta l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica, poiché gli avvisi erano stati validamente spediti tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Agevolazione per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, con imposta di registro dell'1% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
L'agevolazione è subordinata all'effettiva utilizzazione edificatoria dell'area entro il termine previsto e, secondo la decisione, tale attività deve essere realizzata dallo stesso soggetto che ha acquistato il terreno e richiesto il beneficio.
Art. 38, comma 3, legge n. 388/2000
È richiamato in relazione al regime agevolativo applicabile ai trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati.
Art. 1, comma 25, legge n. 244/2007
La sentenza richiama la norma per evidenziare che, per gli atti formati dal 1° gennaio 2008, il legislatore ha previsto espressamente il completamento dell'intervento edilizio entro il termine stabilito.
Art. 2, comma 23, decreto-legge n. 225/2010
Richiamato per la proroga del termine per il completamento dell'intervento edilizio da cinque a otto anni in determinate fattispecie.
Art. 2645-bis, comma 6, codice civile
Richiamato quale riferimento tecnico per individuare lo stato di avanzamento del rustico edilizio, comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.
Art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131/1986
Disciplina il termine triennale di decadenza per l'azione dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro; gli avvisi sono stati ritenuti tempestivi.
Art. 1335 codice civile
In caso di notificazione diretta a mezzo posta, l'atto si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Art. 14 preleggi
Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, sono soggette a interpretazione restrittiva.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni sui trasferimenti di aree inserite in piani urbanistici particolareggiati non è sufficiente, in linea generale, il semplice rilascio del titolo edilizio o l'inizio formale dei lavori: occorre dimostrare una concreta utilizzazione edificatoria conforme alla finalità agevolata e ai termini applicabili.
- Il requisito deve essere realizzato dallo stesso acquirente che ha richiesto l'agevolazione. La successiva vendita dell'area a un altro soggetto, che prosegua o completi i lavori, non sana automaticamente la perdita del beneficio.
- La vendita del terreno prima della concreta realizzazione dell'intervento può far venir meno il requisito soggettivo, perché l'acquirente originario perde il potere di realizzare o gestire l'edificazione.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: in caso di dubbio, il contribuente deve fornire prova puntuale sia del rispetto dei termini sia dell'effettiva realizzazione dell'intervento.
- La validità della notifica postale diretta non richiede necessariamente una relata di notifica separata; la ricezione all'indirizzo del destinatario è normalmente sufficiente, salvo prova contraria.
- Per valutare casi analoghi è necessario verificare la data dell'atto, la disciplina temporale applicabile, il termine previsto per l'edificazione, lo stato effettivo dei lavori e l'identità del soggetto che li ha realizzati.
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