Sentenza del 26/02/2015 n. 128 - Corte di Giustizia CEE
Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Lavoratori saltuari dello spettacolo - Clausola 5, punto 1 - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato - Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano siffatti contratti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione ha contestato il sistema lussemburghese relativo ai lavoratori saltuari dello spettacolo, che consentiva di rinnovare più di due volte i contratti a tempo determinato e di superarere la durata complessiva di ventiquattro mesi senza trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Secondo la Commissione, tali deroghe non erano accompagnate da ragioni obiettive concretamente verificabili né da limiti alternativi alla durata o al numero dei rinnovi, con conseguente rischio di abuso contrario alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso e dichiarato che il Lussemburgo è venuto meno agli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La normativa nazionale permetteva infatti il ricorso reiterato a contratti a tempo determinato per lavoratori saltuari dello spettacolo anche quando le esigenze lavorative erano permanenti e durevoli. Il semplice riferimento alla natura del settore, alla flessibilità o ai vantaggi sociali non era sufficiente, in assenza di criteri precisi e trasparenti che collegassero ogni rinnovo a una reale esigenza temporanea. Il Lussemburgo è stato inoltre condannato alle spese.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio
Attua l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La direttiva impone agli Stati membri di garantire un quadro effettivo per prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a tempo determinato.
Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri [...] dovranno introdurre [...] una o più misure relative a: a) ragioni obiettive; b) durata massima totale; c) numero dei rinnovi.
Gli Stati membri devono adottare almeno una misura effettiva e vincolante tra ragioni obiettive, durata massima complessiva o numero massimo di rinnovi, salvo l'esistenza di norme equivalenti. Le deroghe settoriali sono ammesse solo se non compromettono la prevenzione degli abusi.
Articolo L. 122-1 del code du travail lussemburghese
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere concluso per l'espletamento di un compito preciso e non durevole.
La regola generale limita il contratto a termine a esigenze precise e temporanee, ma la deroga prevista per i lavoratori saltuari dello spettacolo consentiva di eludere tali requisiti.
Articolo L. 122-4 del code du travail lussemburghese
La durata del contratto concluso a tempo determinato [...] non può, per uno stesso dipendente, superare i ventiquattro mesi, inclusi i rinnovi.
Prevede un limite generale di durata, ma tale limite non si applicava effettivamente ai lavoratori saltuari dello spettacolo.
Articolo L. 122-5 del code du travail lussemburghese
Possono essere rinnovati più di due volte, persino per una durata totale superiore ai ventiquattro mesi, [...] i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi dai lavoratori saltuari dello spettacolo.
La deroga, non accompagnata da misure alternative o da criteri oggettivi individualizzati, è stata ritenuta incompatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro.
Articolo 4 della legge lussemburghese modificata del 30 luglio 1999
È un lavoratore saltuario dello spettacolo l'artista o il tecnico [...] che offre i suoi servizi [...] in base a un contratto di lavoro a tempo determinato.
La definizione si basava principalmente sul rapporto contrattuale e non richiedeva che l'attività fosse concretamente temporanea o collegata a un progetto specifico; ciò non consentiva di giustificare automaticamente la reiterazione dei contratti.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché il ricorso della Commissione è stato accolto, il Lussemburgo è stato condannato alle spese.
Massime di principio
- Una deroga settoriale alla disciplina dei contratti a termine non è automaticamente legittima: deve comunque prevenire efficacemente l'abuso.
- La reiterazione dei contratti deve essere collegata a circostanze precise, concrete e verificabili, come un progetto realmente temporaneo o esigenze sostitutive; il semplice riferimento alla natura del settore o alla flessibilità non basta.
- Quando una normativa elimina sia il limite massimo di durata sia il numero massimo di rinnovi, deve prevedere almeno un requisito rigoroso di ragione obiettiva per ogni successione contrattuale.
- Una definizione astratta della categoria professionale non può sostituire la verifica della temporaneità effettiva dell'attività svolta.
- Le esigenze sociali o i vantaggi previdenziali derivanti dall'uso di contratti a termine possono essere considerati, ma non possono giustificare l'assenza totale di garanzie contro la precarizzazione indefinita.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo il testo formale della legge, ma anche se essa impedisca concretamente di utilizzare contratti successivi per coprire esigenze permanenti del datore di lavoro.
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