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Sentenza

Sentenza del 26/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Statuto dei diritti del contribuente - Articolo 12 comma 7 - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Inosservanza -Conseguenze- Casistica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con il quale l'Agenzia aveva recuperato a tassazione complessivi 1.698.450 euro nell'ambito della disciplina del transfer pricing, contestando provvigioni corrisposte a una società tedesca e un ricarico applicato da una società olandese. In via preliminare, la società ha dedotto la violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato emesso senza consentirle di presentare osservazioni dopo il verbale di chiusura delle operazioni di verifica. L'Amministrazione sosteneva che l'emissione anticipata fosse giustificata dall'urgenza, dovuta alla ricezione tardiva di informazioni da autorità estere, alla necessità di tradurre documenti e all'approssimarsi della scadenza dei termini per l'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l'eccezione preliminare della società, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'articolo 12, comma 7, in assenza di valide e comprovate ragioni di particolare urgenza. Il fatto che le informazioni fossero pervenute in prossimità della scadenza dei termini e fossero redatte in lingua straniera non è stato considerato sufficiente, trattandosi di circostanze riconducibili all'organizzazione e ai tempi dell'attività dell'Ufficio. Le questioni di merito sul transfer pricing sono rimaste assorbite. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e l'Ufficio è stato condannato a rifondere alla società le spese del grado d'appello, liquidate in 3.900 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di presentare osservazioni e chiarimenti prima dell'adozione dell'atto impositivo. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'avviso, salvo che l'Ufficio dimostri l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza.

  • Articolo 110, comma 7, TUIR

    Disciplina il transfer pricing e consente di rettificare i corrispettivi delle operazioni infragruppo con soggetti esteri quando non risultino conformi al valore normale o alle condizioni di mercato.

  • Articolo 41-bis, D.P.R. n. 600/1973

    È stato invocato dall'Agenzia per sostenere la possibilità di emettere un accertamento parziale senza una preventiva ulteriore verbalizzazione; tuttavia, tale procedura non è stata ritenuta idonea a superare le garanzie previste dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto.

  • Articolo 52, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione alla facoltà dell'Amministrazione di proseguire gli accertamenti e acquisire ulteriori elementi dopo la conclusione delle operazioni iniziali di verifica.

  • Articolo 57, D.P.R. n. 633/1972 e articolo 43, D.P.R. n. 600/1973

    Prevedono i termini entro i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere di accertamento; la prossimità della scadenza, però, non costituisce automaticamente una valida ragione di urgenza imputabile al contribuente.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 14 novembre 2014, n. 24316

    Il vizio non consiste soltanto nell'omessa indicazione dei motivi di urgenza nell'avviso, ma nell'effettiva assenza del requisito. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente che, al momento dell'emissione anticipata, sussistevano specifiche ragioni urgenti.

Massime di principio

  • Quando viene redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, l'Amministrazione deve normalmente attendere il decorso del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, prima di emettere l'avviso di accertamento.
  • L'emissione anticipata è eccezionale e richiede ragioni di particolare urgenza, concrete, attuali e adeguatamente dimostrate dall'Amministrazione.
  • La mera imminenza della decadenza dei termini di accertamento non basta, soprattutto quando il ritardo dipende dai tempi dell'attività istruttoria dell'Ufficio.
  • La necessità di tradurre o valutare documenti provenienti dall'estero, di regola, non costituisce autonomamente una valida ragione di urgenza.
  • La possibilità di emettere un accertamento parziale o di acquisire ulteriori informazioni non elimina automaticamente il diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale.
  • Se l'Amministrazione avvia ulteriori approfondimenti dopo il verbale iniziale, dovrebbe garantire al contribuente una concreta possibilità di conoscere gli elementi raccolti e presentare osservazioni prima dell'atto impositivo.
  • La violazione della garanzia procedimentale può comportare l'annullamento dell'intero avviso, rendendo irrilevante l'esame delle contestazioni fiscali di merito.

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