Sentenza del 26/02/2015 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Statuto dei diritti del contribuente - Articolo 12 comma 7 - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Inosservanza -Conseguenze- Casistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché emesso prima della scadenza del termine senza una valida e adeguata giustificazione dell'urgenza. Il vizio può derivare sia dalla mancata indicazione nell'atto delle ragioni di urgenza, sia dall'insussistenza concreta del requisito. L'accertamento, pertanto, non può essere mantenuto sulla base delle circostanze invocate dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni. L'Amministrazione avrebbe potuto procedere anticipatamente soltanto in presenza di un caso di particolare e motivata urgenza. La mera circostanza che ulteriori informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, anche tramite autorità estere, fossero pervenute vicino alla scadenza del termine di decadenza e fossero redatte nella lingua dello Stato estero non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'urgenza.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000
salvo i casi di particolare e motivata urgenza
Dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, l'Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio previsto dalla norma prima di emettere l'avviso di accertamento. L'emissione anticipata è ammessa soltanto quando ricorrano ragioni di urgenza effettive, specifiche e adeguatamente motivate nell'atto.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può emettere validamente l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, salvo una particolare e concreta urgenza.
- La vicinanza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice, di per sé, non costituisce automaticamente una valida ragione di urgenza.
- La necessità di attendere o tradurre informazioni provenienti da autorità estere non giustifica normalmente l'emissione anticipata dell'avviso, soprattutto se tali verifiche erano già state programmate o riservate dall'Amministrazione.
- Le ragioni dell'urgenza devono essere indicate nell'avviso e devono essere effettive, specifiche e verificabili; una motivazione generica o meramente apparente può comportare l'illegittimità dell'atto.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data del verbale di chiusura, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale presenza di una motivazione puntuale sull'urgenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 116 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 125 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 128 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 26 feb 2015Sentenza del 26/02/2015 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →