Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/02/2015 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Statuto dei diritti del contribuente - Articolo 12 comma 7 - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Inosservanza -Conseguenze- Casistica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché emesso prima della scadenza del termine senza una valida e adeguata giustificazione dell'urgenza. Il vizio può derivare sia dalla mancata indicazione nell'atto delle ragioni di urgenza, sia dall'insussistenza concreta del requisito. L'accertamento, pertanto, non può essere mantenuto sulla base delle circostanze invocate dall'Amministrazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni. L'Amministrazione avrebbe potuto procedere anticipatamente soltanto in presenza di un caso di particolare e motivata urgenza. La mera circostanza che ulteriori informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, anche tramite autorità estere, fossero pervenute vicino alla scadenza del termine di decadenza e fossero redatte nella lingua dello Stato estero non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'urgenza.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000

    salvo i casi di particolare e motivata urgenza

    Dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, l'Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio previsto dalla norma prima di emettere l'avviso di accertamento. L'emissione anticipata è ammessa soltanto quando ricorrano ragioni di urgenza effettive, specifiche e adeguatamente motivate nell'atto.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può emettere validamente l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, salvo una particolare e concreta urgenza.
  • La vicinanza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice, di per sé, non costituisce automaticamente una valida ragione di urgenza.
  • La necessità di attendere o tradurre informazioni provenienti da autorità estere non giustifica normalmente l'emissione anticipata dell'avviso, soprattutto se tali verifiche erano già state programmate o riservate dall'Amministrazione.
  • Le ragioni dell'urgenza devono essere indicate nell'avviso e devono essere effettive, specifiche e verificabili; una motivazione generica o meramente apparente può comportare l'illegittimità dell'atto.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data del verbale di chiusura, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale presenza di una motivazione puntuale sull'urgenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.