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Sentenza

Sentenza n. 2874/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - della nota prot. n. 2678 del 19 ottobre 2025, notificata in pari data, dell’Ambasciata d’Italia a Doha con cui è stata respinta la richiesta del Sig. -OMISSIS-l di visto per lavoro subordinato ed è stato altresì comunicato che il “N.O al LAVORO è stato revocato dalle competenti Autorità Italiane (Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Immigrazione) in data 13/10/2025” (doc. 1 - nota prot. n. 2678 del 19.10.25); - del provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro, non conosciuto nei suoi estremi né nel suo contenuto; - per quanto occorrer possa, delle note prot. n. 325912 del 15 ottobre 2025 (doc. 2 - nota prot. n. 325912 del 15.10.25) e n. 345813 del 30 ottobre seguente (doc. 3 - nota prot. n. 345813 del 30.10.25) della Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo, Sportello Unico per l’Immigrazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto.

Giustizia amministrativa202515081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato dell'Ambasciata d'Italia a Doha e presupposta revoca del nulla osta al lavoro da parte della Prefettura di Milano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il datore di lavoro e il lavoratore straniero hanno impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato comunicato dall'Ambasciata d'Italia a Doha, la presupposta revoca del nulla osta al lavoro adottata dalla Prefettura e, per quanto occorrente, le note prefettizie relative alla vicenda. La conferma della domanda di visto da parte del datore di lavoro è intervenuta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. Il ritardo è stato motivato da rilevanti circostanze concernenti le condizioni di salute della moglie del datore di lavoro. I ricorrenti hanno dedotto che tali circostanze avrebbero dovuto essere valutate secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità e che, in presenza di una situazione riconducibile alla forza maggiore, la decadenza non avrebbe dovuto operare automaticamente. Il giudice ha inoltre rilevato che il datore di lavoro era privo di legittimazione a impugnare il diniego del visto, impugnazione ritualmente proposta anche dal lavoratore straniero.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato il difetto di legittimazione del datore di lavoro limitatamente all'impugnazione del diniego del visto, poiché il titolare della posizione relativa al visto è il lavoratore straniero, che aveva comunque impugnato autonomamente tale diniego. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando il fatto che la conferma della domanda di visto era stata effettuata con un solo giorno di ritardo e che il ritardo era dovuto a rilevanti condizioni di salute della moglie del datore di lavoro. Tali circostanze, secondo il giudice, imponevano una valutazione sostanziale alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha inoltre affermato che, nei rapporti tra privato e amministrazione, la decadenza può essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore, distinguendo l'ambito pubblicistico da quello privatistico. Ha quindi annullato il diniego di visto e la presupposta revoca del nulla osta, assorbendo gli ulteriori profili non esaminati. Le spese sono state compensate, con salva rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine per la conferma della domanda di visto rileva ai fini della decadenza, ma il suo superamento non opera necessariamente in modo automatico quando il ritardo, anche minimo, sia riconducibile a circostanze di forza maggiore meritevoli di considerazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, qui ritenuti sussistenti dal collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dalla disciplina amministrativa non deve essere applicata in modo meramente automatico quando l'interessato dimostri che il ritardo nell'adempimento è stato determinato da circostanze di forza maggiore, dovendo l'amministrazione effettuare una valutazione sostanziale e proporzionata delle circostanze concrete.
  • In materia di conferma della domanda di visto per lavoro subordinato, il superamento di un solo giorno del termine previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 può non giustificare la revoca del nulla osta e il diniego del visto quando il ritardo sia collegato a rilevanti condizioni di salute di un familiare del datore di lavoro.
  • La valutazione amministrativa delle cause ostative alla prosecuzione della procedura deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, evitando che un inadempimento meramente formale prevalga automaticamente su circostanze concrete idonee a escludere la colpevolezza dell'interessato.
  • La legittimazione a impugnare il diniego di un visto spetta al lavoratore straniero destinatario del diniego; il datore di lavoro non è legittimato a impugnare tale atto, ferma la possibilità di contestare gli atti della procedura che incidano sulla propria posizione, come la revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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