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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/687

Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32018R0687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per numerose sostanze attive, recependo in parte i limiti del Codex Alimentarius e in parte le valutazioni scientifiche dell’EFSA. Le modifiche incidono sugli allegati II e III e riguardano un ampio elenco di prodotti vegetali e animali. In alcuni casi la Commissione introduce LMR specifici; in altri conferma il valore di determinazione analitica o applica il limite di default di 0,01 mg/kg. Il regolamento prevede inoltre, per talune combinazioni sostanza/prodotto, note di riesame collegate alla disponibilità di ulteriori dati entro date precise.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone. Riguarda operatori del settore agroalimentare, importatori, produttori e autorità nazionali chiamate ad applicare i LMR; restano esclusi i casi in cui non siano fissati LMR specifici e si applichi il valore di default di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché i prodotti non compresi nell’allegato I di tale regolamento. Le nuove soglie si applicano direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione

Il regolamento aggiorna, mediante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, i livelli massimi di residui di numerosi antiparassitari in prodotti vegetali e animali. L’intervento si fonda sui CXL del Codex Alimentarius, sulle domande di modifica presentate per specifici impieghi autorizzati e sui pareri scientifici dell’EFSA, nel quadro dei principi del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005.\n\n### Ambito e finalità della modifica\nLa disciplina riguarda i residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone su un ampio ventaglio di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione precisa che i CXL sono recepiti solo quando compatibili con le esigenze di tutela dei consumatori dell’Unione e con la struttura del regolamento (CE) n. 396/2005, mentre per le sostanze non dotate di LMR specifici continua ad applicarsi, in via generale, il valore di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).\n\n### Base normativa e percorso istruttorio\nIl regolamento richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica per la fissazione o modifica dei LMR. Nei considerando si evidenzia inoltre il richiamo ai principi del regolamento (CE) n. 178/2002: le norme internazionali devono essere prese in considerazione, salvo che risultino inefficaci, inadeguate o incompatibili con il livello di protezione ritenuto adeguato nell’Unione.\n\nPer l’acibenzolar-s-metile nei kiwi, la modifica discende da una domanda presentata nell’ambito di una procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005; la domanda è stata esaminata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 e successivamente dall’EFSA.\n\n### Criteri di valutazione scientifica\nLa Commissione si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, che hanno verificato la completezza dei dati e la sicurezza per i consumatori. Per la modifica richiesta dell’LMR di acibenzolar-s-metile nei kiwi, l’EFSA ha concluso che l’esposizione cronica e acuta non comporta superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Analoghe valutazioni hanno portato la Commissione a ritenere conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 le altre modifiche introdotte.\n\n### Struttura delle modifiche agli allegati\nL’allegato del regolamento sostituisce talune colonne degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, fissando o aggiornando i LMR per singoli gruppi di prodotti e, in numerosi casi, per singoli prodotti. Le tabelle coprono frutta, ortaggi, cereali, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale.\n\nPer alcune sostanze sono indicate definizioni residue particolari, ad esempio:\n- bifentrin: somma di isomeri;\n- flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid, con nota che per alcuni codici la definizione è diversa e comprende TFNA-AM;\n- fluazifop-P: somma di tutti gli isomeri costituenti, esteri e coniugati, espressa come fluazifop;\n- acibenzolar-s-metile: somma di acibenzolar-s-metile e dell’acido di acibenzolare, libero e coniugato;\n- bixafen: somma di bixafen e desmetil bixafen espressa come bixafen.\n\n### Recepimento dei CXL e scelte di esclusione\nNon tutti i CXL del Codex sono stati recepiti. Il regolamento esclude i casi oggetto di riserva da parte dell’Unione al Comitato Codex sui residui di antiparassitari e i casi in cui il CXL riguardi prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 o sia inferiore agli LMR già vigenti. Sono inoltre mantenuti o introdotti, per alcune combinazioni, valori pari al limite di determinazione analitica.\n\nTra le combinazioni espressamente segnalate come oggetto di riserva o di particolare cautela figurano, tra le altre, varie applicazioni di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bixafen, buprofezin, clorantraniliprolo, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, imazethapyr, isofetamid, metoprene, oxathiapiprolin, pendimetalin, pinoxaden, saflufenacil e spiromesifen.\n\n### Note specifiche su singoli prodotti\nL’allegato contiene numerose note tecniche. In particolare, per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) il livello massimo di residui applicabile nel gruppo delle spezie è quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione per essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.\n\nPer il clorantraniliprolo è inoltre indicato che i LMR applicabili al luppolo valgono fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data si applica il valore di 0,02 mg/kg, salvo modifica successiva mediante regolamento.\n\n### Clausole di riesame e documentazione mancante\nUna parte rilevante dell’allegato è costituita da note con simbolo "+" che segnalano carenze informative riscontrate dall’EFSA. In tali casi, la Commissione terrà conto delle informazioni richieste in sede di riesame dell’LMR, purché siano presentate entro il termine indicato per ciascuna sostanza o combinazione prodotto/sostanza. Le carenze riguardano, a seconda dei casi, metodi di analisi, stabilità al magazzinaggio, studi di idrolisi, metabolismo, conservazione dei campioni, sperimentazioni sui residui e studi di alimentazione del bestiame.\n\n### Entrata in vigore e diretta applicabilità\nIl regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ciò comporta un’immediata rilevanza operativa per produttori, importatori, distributori e autorità di controllo, che devono adeguarsi ai nuovi LMR e alle relative note tecniche, incluse le clausole di riesame e i rinvii alle definizioni residue e all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento riguarda in particolare i residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su specifici prodotti alimentari e mangimi.

Recepimento dei CXL e valutazione del rischio

Il regolamento recepisce diversi limiti massimi di residui del Codex (CXL) adottati nel 2016 e nel 2017, nei limiti in cui non vi siano riserve dell’Unione, i prodotti siano compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e i livelli risultino compatibili con la sicurezza dei consumatori. Le considerazioni 3-5 richiamano la necessità di tenere conto degli standard internazionali, ma anche del livello elevato di protezione dell’Unione. L’EFSA ha espresso pareri motivati che attestano, per le modifiche proposte, l’assenza di rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Domanda specifica per l’acibenzolar-s-metile nei kiwi

Per l’acibenzolar-s-metile, in relazione all’uso autorizzativo sui kiwi, è stata presentata una domanda di modifica del vigente LMR ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8, quindi esaminata dall’EFSA, che ha ritenuto la modifica accettabile sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.

Definizioni residue e valori applicabili

L’allegato specifica, per alcune sostanze, la definizione del residuo ai fini del controllo: ad esempio flonicamid è espresso come somma di flonicamid, TFNA e TFNG; in altri casi sono previste definizioni particolari come la somma di isomeri per bifentrin o la somma di bixafen e desmetil bixafen per bixafen. Sono inoltre indicati i casi in cui una sostanza è liposolubile (F) o in cui la definizione del residuo varia per specifici codici di prodotto.

Note di riesame e carenze informative

Per numerose combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA segnala mancanze informative relative, tra l’altro, a metodi di analisi, stabilità al magazzinaggio, metabolismo, studi sui residui, idrolisi nei prodotti trasformati, condizioni di conservazione dei campioni e sperimentazioni sull’alimentazione del bestiame. In tali casi la Commissione terrà conto delle informazioni mancanti al momento del riesame degli LMR, se presentate entro le date indicate nell’allegato (tra cui 27 gennaio 2018, 3 febbraio 2019, 18 ottobre 2018, 24 ottobre 2016, 26 giugno 2016 e 29 giugno 2018, a seconda della sostanza).

Limiti particolari e rinvii all’allegato I

Per alcuni prodotti il regolamento prevede note specifiche: ad esempio il livello applicabile al barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie è quello stabilito per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre, le tabelle rinviano all’allegato I per l’elenco completo dei prodotti vegetali e animali ai quali gli LMR si applicano.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio alimentare

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