Regolamento (UE) 2018/686
Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di tre sostanze attive, in seguito ai pareri dell’EFSA e alla consultazione dei partner commerciali tramite l’OMC. In molti casi riduce i limiti, in altri li mantiene o li adegua al limite di determinazione analitica, introducendo anche alcune modifiche della definizione del residuo per il clorpirifos metile. Prevede inoltre regole transitorie per i prodotti già ottenuti prima del 5 dicembre 2018 e rinvii di riesame per taluni LMR fissati in via provvisoria.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e ai controlli ufficiali relativi ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda specificamente i prodotti per i quali sono fissati o modificati gli LMR negli allegati II e III di tale regolamento, con disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018. Sono previste esclusioni/deroghe temporali per i prodotti già ottenuti prima di tale data, e per le uve da vino il nuovo limite per clorpirifos si applica dalla data di applicazione del presente regolamento.
Modifica dei livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per tre sostanze attive: clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle valutazioni dei rischi per i consumatori, sulle indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione e sulle consultazioni effettuate nell’ambito dell’OMC con i partner commerciali.
Ambito e criteri di revisione
Il regolamento riguarda i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione, alla luce dei pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli altri fattori pertinenti, conclude che le modifiche degli LMR sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Clorpirifos: riduzioni, mantenimento e LMR provvisori
Per il clorpirifos l’EFSA segnala un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per le uve da vino; per tale motivo l’LMR viene ridotto e, per le uve da vino, il valore di 0,01 mg/kg si applica dalla data di applicazione del regolamento. Per numerosi altri prodotti l’allegato II viene aggiornato con livelli più bassi, al livello vigente o a quello raccomandato dall’Autorità, a seconda della disponibilità dei dati e dell’esito della valutazione del rischio.
Per alcuni prodotti l’EFSA ha evidenziato la mancanza di informazioni sufficienti e ha richiesto un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio; in tali casi, poiché non sono stati individuati rischi per i consumatori, i LMR sono fissati nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Il regolamento precisa che tali LMR saranno rivisti entro due anni dalla pubblicazione, sulla base delle informazioni disponibili.
Clorpirifos metile: nuova definizione del residuo e gestione della contaminazione incrociata
Per il clorpirifos metile l’EFSA propone, per i cereali, una definizione del residuo diversa, basata sulla somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile. Anche qui il regolamento rivede i LMR per un ampio novero di prodotti vegetali e animali, riducendoli o mantenendoli a seconda della valutazione del rischio e della disponibilità dei dati.
Una parte importante della disciplina riguarda legumi secchi, semi oleaginosi e cereali non trattati: i dati di monitoraggio indicano che possono presentare residui dovuti a contaminazione incrociata con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Poiché tale contaminazione non è sempre evitabile e non emerge un rischio inaccettabile per consumatori o animali all’attuale limite di determinazione, i LMR per tali colture sono fissati temporaneamente al livello degli attuali limiti di determinazione. Anche in questo caso è previsto un riesame entro quattro anni dalla pubblicazione.
Per altri prodotti, l’Autorità ritiene necessarie informazioni aggiuntive; il regolamento stabilisce che i corrispondenti LMR restano al livello vigente o al livello indicato dall’EFSA, con riesame entro due anni.
Triclopir: aggiornamento degli LMR e riesame dei dati mancanti
Per il triclopir l’EFSA raccomanda la riduzione dei LMR per mele, pere, albicocche, pesche, riso e alcuni prodotti di origine animale, mentre per altri prodotti i valori sono aumentati o mantenuti. Per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini, mele, pere, albicocche, pesche e riso, l’Autorità rileva l’assenza di alcune informazioni e ritiene necessario un ulteriore esame dei gestori del rischio; per tali prodotti i LMR sono fissati nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni.
Regola generale per prodotti non autorizzati e assenza di tolleranze/CXL
Il regolamento richiama il principio generale del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo cui, se l’uso della sostanza attiva non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione né limiti massimi di residui del Codex, i LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure al LMR di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Modifiche tecniche agli allegati II e III
L’allegato sostituisce integralmente le colonne relative a clorpirifos e clorpirifos metile nell’allegato II e aggiunge la colonna relativa al triclopir. Nell’allegato III, invece, la colonna del triclopir nella parte A viene soppressa e, nella parte B, sono soppresse le colonne relative a clorpirifos e clorpirifos metile. Il testo contiene inoltre numerose note tecniche sul limite di determinazione analitica, sulla definizione del residuo e sui riferimenti alla trasformazione essiccativa per il barbaforte/rafano/cren.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: per clorpirifos metile e triclopir, il vecchio regime continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018; per il clorpirifos, la regola precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima di tale data, salvo le uve da vino. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 dicembre 2018. È inoltre espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. In sostanza vengono aggiornati i LMR per clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir su numerose categorie di prodotti di origine vegetale e animale.
Nuovi LMR per clorpirifos
Per il clorpirifos l’allegato rivede i LMR in molte categorie: alcuni valori vengono ridotti per i prodotti per i quali l’EFSA ha segnalato un rischio per i consumatori, altri vengono mantenuti o aumentati. Per taluni prodotti in cui mancavano informazioni sufficienti, i LMR sono fissati al livello vigente o al livello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Nuovi LMR e definizione del residuo per clorpirifos metile
Per il clorpirifos metile l’Autorità propone una diversa definizione del residuo per i cereali, quale somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile. Sono inoltre rivisti i LMR per numerosi prodotti vegetali e animali; per alcuni prodotti i LMR sono fissati al livello vigente o al livello indicato dall’EFSA per assenza di dati completi. Per legumi secchi, semi oleaginosi e cereali non trattati, ove i residui sono attribuiti a contaminazione incrociata, i LMR sono fissati temporaneamente al livello degli attuali limiti di determinazione, con riesame entro quattro anni.
Nuovi LMR per triclopir
Per il triclopir vengono ridotti o confermati i LMR su diverse colture, tra cui mele, pere, albicocche, pesche, riso e alcuni prodotti di origine animale. Per taluni prodotti, in particolare agrumi e altri frutti, sono mantenuti valori al limite di determinazione analitica per mancanza di informazioni complete, con riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Prodotti senza autorizzazione o senza tolleranze all’importazione/CXL
Il regolamento richiama il principio per cui, nei casi in cui l’uso della sostanza attiva non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione né limiti massimi di residui del Codex, i LMR devono essere fissati al limite di determinazione specifico oppure al LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018: per clorpirifos metile e triclopir per tutti i prodotti, e per clorpirifos per tutti i prodotti tranne le uve da vino. Per le uve da vino, il limite di 0,01 mg/kg per il clorpirifos si applica dalla data di applicazione del regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 5 dicembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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