Regolamento (UE) 2018/730
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/730 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2018 fino al 29 giugno 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un periodo limitato e con applicazione uniforme, i parametri tecnici che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. I parametri riguardano la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Le tabelle degli allegati individuano i valori per valuta, durata e mercato assicurativo nazionale interessato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente dal 31 marzo 2018.
Informazioni tecniche trimestrali per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità e dei fondi propri di base nel regime Solvibilità II per le segnalazioni dal 31 marzo 2018 al 29 giugno 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), esclusivamente ai fini del calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento comprese tra il 31 marzo 2018 e il 29 giugno 2018. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Le informazioni tecniche da utilizzare sono quelle stabilite per ciascuna valuta e per ciascun mercato assicurativo nazionale negli allegati I, II e III.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel regime Solvibilità II
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/730 della Commissione stabilisce le informazioni tecniche da usare, per un periodo determinato, nel calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Il provvedimento risponde all’esigenza di assicurare condizioni uniformi di calcolo, basate su dati di mercato aggiornati e immediatamente disponibili, e di evitare difformità applicative tra le autorità competenti e tra le imprese.
Finalità e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Nei considerando si evidenzia che le informazioni tecniche devono riflettere la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per l’aggiustamento di congruità e per l’aggiustamento per la volatilità. Si sottolinea inoltre che tali informazioni sono tratte dai dati di mercato di fine marzo 2018, trasmessi dall’EIOPA e pubblicati il 6 aprile 2018, e che, per ragioni prudenziali e di certezza giuridica, le imprese devono usare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. L’ambito temporale è circoscritto alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2018 al 29 giugno 2018. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, impone l’uso, per ciascuna valuta interessata, di tre categorie di parametri tecnici:
- la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’allegato I, per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- gli spread fondamentali di cui all’allegato II, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
- gli aggiustamenti per la volatilità di cui all’allegato III, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Contenuto degli allegati
L’allegato I riporta, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio da applicare alla migliore stima. Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni e includono, tra le altre, euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, kuna, lev, sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese e norvegese, franco svizzero, dollaro australiano e canadese, peso cileno e colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità. Il testo precisa che gli spread sono espressi in punti base e non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano a tutte le valute; inoltre, per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli di 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, gli spread sono distinti per valuta, classe di merito di credito e durata. L’allegato contiene quindi griglie di valori che variano in funzione della valuta e della qualità creditizia, con classi da 0 a 6.
L’allegato III fissa gli aggiustamenti per la volatilità per valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l’area euro, l’aggiustamento è pari a 2 punti base per i mercati nazionali elencati. Sono inoltre stabiliti valori differenziati per altre valute e mercati, fra cui: 3 punti base per la corona ceca, 29 per la corona danese, 1 per il fiorino ungherese, 3 per la corona svedese, 5 per la kuna, –7 per il lev, 19 per la sterlina, –1 per il leu romeno, 5 per lo zloty, 11 per la corona islandese, 24 per la corona norvegese, –1 per il franco svizzero, 10 per il dollaro australiano, 18 per il dollaro canadese, 30 per il dollaro USA e 0 per lo yen.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2018. La scelta dell’applicazione anticipata rispetto alla pubblicazione è giustificata nei considerando dall’esigenza di rendere immediatamente disponibili i parametri tecnici per le segnalazioni prudenziali.
Rilievo operativo per i professionisti
Per gli operatori del settore assicurativo e per i consulenti che assistono imprese vigilate, il regolamento assume rilievo pratico perché determina i valori tecnici da inserire nei calcoli Solvibilità II nel trimestre di riferimento. La corretta applicazione degli allegati è essenziale sia per la valutazione delle riserve tecniche sia per la determinazione dei fondi propri di base, con impatto diretto sulla rappresentazione della solvibilità e sugli adempimenti verso le autorità di vigilanza.
Disposizioni principali
Ambito temporale e soggetti obbligati
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui al regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2018 al 29 giugno 2018 (articolo 1, paragrafo 1).
Informazioni tecniche per la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE; gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater; gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato ai sensi dell’articolo 77 quinquies (articolo 1, paragrafo 2).
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene, per ciascuna valuta elencata, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni e includono molteplici valute, tra cui euro, sterlina, dollaro USA, yen, franco svizzero e varie valute UE ed extra-UE.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II indica gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano a tutte le valute e, per le durate da 11 a 30 anni, coincidono con quelli a 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, gli spread sono distinti per valuta e classe di merito di credito (0-6) e per durata.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, per valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l’euro è indicato un aggiustamento pari a 2 punti base per numerosi mercati nazionali dell’area euro; sono inoltre previsti valori specifici per altre valute, inclusi, tra gli altri, 29 punti base per la corona danese, 19 per la sterlina, 30 per il dollaro USA, 24 per la corona norvegese, 10 per il dollaro australiano, 18 per il dollaro canadese e 0 per lo yen.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 marzo 2018 (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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