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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/681

Regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 231/2012, che fissa le specifiche degli additivi alimentari autorizzati nell'UE, limitatamente all'additivo E 1209. In particolare, adegua al ribasso il limite delle impurezze etilenglicole e dietilenglicole, portandolo a non più di 400 mg/kg complessivi, in sostituzione del precedente schema di limiti separati. La modifica tiene conto del parere EFSA, dei dati analitici disponibili e delle specifiche JECFA/Codex Alimentarius, con l'obiettivo di contenere l'esposizione e mantenere il tenore di impurezze al minimo ragionevolmente possibile.

Modifica le specifiche di purezza dell'additivo alimentare E 1209 (copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole), riducendo il limite per etilenglicole e dietilenglicole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e ai fabbricanti/fornitori dell'additivo alimentare E 1209, disciplinando le specifiche tecniche dell'additivo autorizzato nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008. Incide in particolare sull'uso dell'additivo nella categoria di alimenti 17.1 "Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; non contiene esclusioni ulteriori oltre alla modifica specifica delle impurezze dell'E 1209.

Modifica delle specifiche di purezza dell'additivo alimentare E 1209

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 231/2012, che contiene le specifiche tecniche degli additivi alimentari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008. La modifica riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209), per il quale viene rivisto il limite delle impurezze costituite da etilenglicole e dietilenglicole.

Contesto normativo e scientifico

La Commissione richiama la procedura uniforme di aggiornamento delle specifiche prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. La domanda di modifica è stata presentata il 26 giugno 2015 e resa accessibile agli Stati membri; la valutazione scientifica dell'EFSA del 18 maggio 2017 ha concluso che la modifica proposta non pone problemi di sicurezza, poiché l'esposizione complessiva derivante dagli usi dell'additivo resta inferiore alla dose giornaliera tollerabile complessiva (TDI) di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno stabilita dallo SCF.

Razionale della modifica

Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso che il livello massimo delle due impurezze deve essere mantenuto al minimo ragionevolmente possibile, sulla base dei dati analitici disponibili, per limitarne il contributo alla TDI. La Commissione tiene altresì conto delle specifiche del Codex Alimentarius/JECFA, che per l'E 1209 prevedono un livello di etilenglicole e dietilenglicole non superiore a 400 mg/kg (singolarmente o in combinazione).

Contenuto della modifica

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 viene sostituito limitatamente alla voce relativa all'E 1209. Le precedenti voci separate per etilenglicole e dietilenglicole sono sostituite da una nuova indicazione unica:

  • "Glicoli etilenici (mono- e di-)"
  • limite massimo: "non più di 400 mg/kg (singolarmente o in combinazione)".

Ambito operativo per gli operatori

La modifica incide sulle specifiche che devono essere rispettate da chi produce, commercializza o utilizza l'additivo E 1209 nel mercato dell'Unione, in particolare per l'impiego nella categoria di alimenti 17.1, "Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare". Non disciplina nuove autorizzazioni d'uso, ma aggiorna il parametro di purezza da osservare per l'additivo già autorizzato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle specifiche dell'E 1209

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. La modifica riguarda esclusivamente le specifiche di purezza del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209), sostituendo le voci relative a etilenglicole e dietilenglicole con la nuova voce "Glicoli etilenici (mono- e di-)".

Nuovo limite per le impurezze

Nell'allegato è fissato il limite massimo di "non più di 400 mg/kg (singolarmente o in combinazione)" per gli etilenglicoli mono- e di- nell'additivo E 1209. Il precedente limite UE era di 50 mg/kg per ciascuna delle due sostanze; la nuova formulazione consente un limite complessivo unico, in linea con il riferimento JECFA di 400 mg/kg.

Base procedurale e valutazioni scientifiche

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1333/2008, articolo 14, e sul regolamento (CE) n. 1331/2008, articolo 7, paragrafo 5. La Commissione richiama la domanda presentata il 26 giugno 2015, il parere EFSA del 18 maggio 2017, la TDI di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno stabilita dallo SCF e le specifiche JECFA pubblicate nel 2015.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarinormazione tecnicatutela della salute

Testo integrale

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