Regolamento (UE) 2018/683
Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla Cina di pneumatici per autobus e autocarri, nuovi o ricostruiti, ritenuti oggetto di dumping e causa di un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La Commissione fonda la misura su un'analisi di mercato che evidenzia forti aumenti dei volumi importati, sottoquotazione dei prezzi e perdita di quota di mercato e redditività per i produttori UE, con particolare impatto sul segmento dei pneumatici ricostruiti. Il testo disciplina anche il campionamento delle parti, il metodo di calcolo del margine di dumping, l'adozione di dazi specifici in EUR/unità, la necessità di fattura commerciale valida per beneficiare dei dazi individuali e la modifica del regime di registrazione delle importazioni. La misura è temporanea e lascia aperta la conclusione dell'inchiesta definitiva, nonché l'eventuale applicazione retroattiva in una fase successiva.
Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di pneumatici di gomma, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese. Rileva per importatori, esportatori, produttori cinesi interessati e produttori dell'Unione; il regolamento prevede anche un monitoraggio specifico delle ruote e ruote di rimorchi e semirimorchi munite di tali pneumatici, classificate in determinati codici TARIC. Ha natura provvisoria, si applica per sei mesi dall'entrata in vigore e lascia impregiudicata la fase definitiva dell'inchiesta; modifica inoltre la disciplina della registrazione delle importazioni adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sui pneumatici per autobus e autocarri originari della RPC
Il regolamento della Commissione del 4 maggio 2018 interviene nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione e adotta misure antidumping provvisorie contro le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121. La decisione si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull'articolo 7, paragrafo 4, e segue un'inchiesta avviata nell'agosto 2017, oltre a una precedente registrazione delle importazioni disposta nel febbraio 2018.
La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, con una forte crescita dei volumi importati, una significativa sottoquotazione dei prezzi e un calo di quota di mercato, redditività, occupazione e investimenti dei produttori europei. La misura è costruita tenendo conto della segmentazione del mercato in tre livelli (1, 2 e 3) e dell'impatto particolarmente intenso sul livello 3, dove operano numerose PMI attive nella ricostruzione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda le importazioni nell'Unione di pneumatici di gomma, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della RPC. Il regolamento produce effetti nei confronti degli importatori dell'Unione e, sul versante delle esportazioni, di gruppi societari cinesi specificamente individuati nel dispositivo e nell'allegato.
Sono richiamati anche i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i fornitori di battistrada, in quanto parti rilevanti ai fini dell'istruttoria sull'interesse dell'Unione. Il testo menziona inoltre il possibile monitoraggio delle ruote e delle ruote di rimorchi e semirimorchi munite di tali pneumatici, per ridurre il rischio di elusione.
Definizione del prodotto e prodotto simile
La Commissione considera prodotto in esame sia i pneumatici nuovi sia quelli ricostruiti, ritenendo che abbiano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche essenziali comuni e che siano realizzati con gli stessi mezzi produttivi, pur con differenze di tecnologia o di struttura. È respinta la tesi delle parti cinesi secondo cui pneumatici nuovi e ricostruiti costituirebbero prodotti distinti da escludere dal perimetro dell'inchiesta.
La Commissione osserva che i due tipi di prodotto condividono gli stessi impieghi di base nel trasporto di persone e merci, sono sottoposti agli stessi requisiti di sicurezza nell'Unione e risultano intercambiabili sotto il profilo commerciale, sebbene il mercato sia segmentato in tre livelli di prezzo e qualità.
Segmentazione del mercato in tre livelli
Il regolamento dedica ampio spazio alla segmentazione del mercato dell'Unione in tre livelli. Il livello 1 comprende gli pneumatici premium, con forte riconoscibilità del marchio, destinati in particolare al primo equipaggiamento; il livello 2 comprende la maggior parte degli pneumatici non premium, nuovi e ricostruiti, con prezzi inferiori ai premium ma ancora legati al marchio; il livello 3 comprende prodotti a più basso prezzo e prestazioni, con ricostruibilità limitata o assente e con il prezzo come principale fattore competitivo.
La Commissione utilizza questa segmentazione sia per la selezione del campione sia per l'analisi del pregiudizio, tenendo conto che i produttori dell'Unione attivi nel livello 3 sono in gran parte PMI e che tale segmento risulta il più esposto alle importazioni cinesi a basso prezzo.
Procedura, campionamento e riservatezza
L'inchiesta è stata aperta l'11 agosto 2017 a seguito di una denuncia presentata dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici, per conto di produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 45 % della produzione dell'Unione. La Commissione ha informato le parti interessate, ha raccolto osservazioni e ha effettuato visite di verifica presso produttori dell'Unione, produttori esportatori cinesi, un produttore del paese di riferimento e importatori collegati.
Per l'analisi ha ricorso al campionamento ex articolo 17 del regolamento di base: undici produttori dell'Unione sono stati inclusi nel campione definitivo; due importatori indipendenti sono stati selezionati; quattro produttori esportatori cinesi sono stati campionati (Aeolus, Xingyuan, Giti e Hankook). Alcune imprese dell'Unione hanno chiesto la riservatezza dei propri nomi per timore di ritorsioni; la Commissione ha accolto tali richieste. Le contestazioni di alcuni esportatori sull'anonimato dei denuncianti e sulla rappresentatività del campione sono state respinte.
Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e paese di riferimento
La Commissione esamina le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), presentate da Giti Group e Hankook Group. In entrambi i casi il TEM viene negato: per Giti e Hankook non è dimostrato il rispetto del requisito relativo ai documenti contabili soggetti a revisione indipendente e, inoltre, entrambi risultano beneficiari di regimi fiscali preferenziali; Hankook non dimostra neppure l'assenza di interferenze statali significative.
Poiché il TEM non è concesso, il valore normale è determinato ricorrendo a un paese terzo di riferimento. Dopo aver valutato diverse opzioni, la Commissione esclude gli Stati Uniti e la Thailandia per insufficiente rappresentatività dei dati e seleziona il Brasile come paese di riferimento più appropriato, sulla base della dimensione della produzione, della comparabilità economica e dell'accesso alle materie prime.
Calcolo del valore normale, prezzo all'esportazione e margini di dumping
Per i tipi di prodotto non perfettamente corrispondenti con quelli del produttore brasiliano, il valore normale viene ricostruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione del produttore di riferimento un importo per SGAV e profitto. La Commissione utilizza un costo medio di produzione per kg e applica aggiustamenti per tenere conto di differenze di trasporto, assicurazione, movimentazione, spese bancarie, credito, garanzie, sconti e imposte indirette.
Il prezzo all'esportazione è determinato, a seconda dei casi, sul prezzo effettivamente pagato o pagabile per vendite dirette a clienti indipendenti oppure sul prezzo di rivendita a clienti indipendenti in caso di vendita tramite importatori collegati. Per alcune società, la Commissione ricorre ai fatti disponibili per incompletezza dei dati. I margini di dumping provvisori risultano molto elevati: Xingyuan Group 166,7 %, Giti Group 98,7 %, Aeolus Group 151,2 %, Hankook Group 80,4 %, altre società che hanno collaborato 110,3 %, tutte le altre società 166,7 %.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è composta da oltre 380 produttori e viene considerata frammentata tra grandi imprese e PMI. Il consumo dell'Unione cresce del 6,6 % nel periodo in esame, passando da circa 20,2 milioni a 21,6 milioni di unità. Tuttavia, la produzione dell'Unione resta sostanzialmente stabile, le vendite diminuiscono lievemente, la quota di mercato scende dal 72,0 % al 66,8 % e oltre 4 200 posti di lavoro vengono persi.
Sul piano microeconomico, i prezzi medi di vendita e i margini di redditività calano, così come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito; aumentano invece le scorte. Il livello 3 risulta il segmento più colpito, con perdite nel periodo dell'inchiesta, mentre i livelli 1 e 2 mostrano comunque una compressione dei prezzi e della redditività. La Commissione conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ritiene che il pregiudizio sia causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Tali importazioni crescono del 32 % nel periodo in esame, passando da circa 3,5 milioni a 4,6 milioni di pneumatici, e la loro quota di mercato sale dal 17,1 % al 21,3 %. I prezzi all'importazione diminuiscono dell'11 % e la sottoquotazione media ponderata è compresa tra il 21 % e il 31 %.
Gli altri fattori esaminati — importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione e andamento dei costi — non spezzano il nesso causale. In particolare, le importazioni da altri paesi terzi risultano quantitativamente e qualitativamente insufficienti a spiegare il deterioramento, mentre il calo dei costi di produzione non basta a giustificare la riduzione dei prezzi di vendita. La Commissione conclude quindi che le importazioni cinesi a basso prezzo sono la causa principale del pregiudizio.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta se vi siano ragioni contrarie all'adozione delle misure. Ritiene che il loro effetto sia positivo per l'industria dell'Unione, in particolare per le PMI e per il settore della ricostruzione, che è ad alta intensità di lavoro e rilevante per l'occupazione.
La Commissione considera anche gli interessi degli importatori e degli utilizzatori, ma non individua elementi sufficienti per escludere le misure. Richiama inoltre obiettivi di politica dell'Unione legati all'economia circolare, alla prevenzione dei rifiuti, al riciclaggio e al sostegno alle PMI: la ricostruzione riduce consumo di materie prime, energia, acqua ed emissioni, e contribuisce a evitare la produzione di rifiuti di pneumatici usati.
Forma e livello delle misure
La Commissione applica la regola del dazio inferiore, confrontando margine di dumping e margine di pregiudizio. Il dazio provvisorio è quindi fissato, per ciascun gruppo, al livello del margine di pregiudizio, risultando inferiore al dumping accertato. I dazi sono espressi in EUR/unità e non in forma ad valorem, scelta motivata dalla Commissione per evitare effetti distorsivi sui segmenti di mercato e non penalizzare eccessivamente gli pneumatici di livello 1 e 2, utili all'industria della ricostruzione.
Il testo precisa che i dazi individuali valgono solo per le società espressamente menzionate; per le altre società del medesimo gruppo o per operatori non indicati si applica il dazio per 'tutte le altre società'. Sono previste regole anti-elusione, inclusa la necessità di fattura commerciale conforme per beneficiare del dazio individuale.
Registrazione delle importazioni e coordinamento con l'inchiesta antisovvenzioni
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 relativo alla registrazione delle importazioni. La Commissione stabilisce che la registrazione, disposta ai fini dell'eventuale applicazione retroattiva nel contesto antidumping, deve cessare per questa inchiesta, mentre continua nell'inchiesta antisovvenzioni parallela ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037.
Durata, efficacia e natura provvisoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le misure antidumping provvisorie si applicano per sei mesi. La Commissione sottolinea che le conclusioni sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, anche all'esito delle osservazioni che le parti interessate possono presentare entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della RPC. Sono previste aliquote specifiche in EUR/unità per gruppo societario: Xingyuan Tire Group Ltd./Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. 82,17 EUR/unità; Giti Tire (Anhui), Giti Tire (Fujian), Giti Tire (Hualin), Giti Tire (Yinchuan) 57,42 EUR/unità; Aeolus Tyre, Chonche Auto Double Happiness Tyre, Qingdao Yellow Sea Rubber, Pirelli Tyre 64,13 EUR/unità; Chongqing Hankook Tire e Jiangsu Hankook Tire 52,85 EUR/unità; altre società collaborate elencate nell'allegato 62,79 EUR/unità; tutte le altre società 82,17 EUR/unità con codice TARIC C999.
Fattura commerciale e condizioni per il dazio individuale
Per applicare le aliquote individuali, il paragrafo 3 dell'articolo 1 richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'emittente, con l'attestazione che i pneumatici venduti all'esportazione nell'Unione sono stati fabbricati dalla società indicata nella RPC. In mancanza della fattura, si applica il dazio per 'tutte le altre società'.
Garanzia, classificazione doganale e regole applicabili
L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Sono inoltre indicati i codici TARIC per ruote e ruote di rimorchi e semirimorchi munite di tali pneumatici (8708701015, 8708701080, 8708705015, 8708705080, 8708709115, 8708709915, 8716909015 e 8716909080). Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti norme doganali.
Diritti di difesa e osservazioni successive
L'articolo 2 riconosce alle parti interessate 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore per chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte, anche sulla classificazione dei marchi nei livelli, e chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore. Entro lo stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/163
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, confermando la registrazione delle importazioni nell'Unione dei medesimi pneumatici originari della RPC ai fini degli articoli 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
Entrata in vigore e durata
L'articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 mag 2018Regolamento (UE) 2018/681
- Regolamento · 4 mag 2018Regolamento (UE) 2018/682
- Regolamento · 4 mag 2018Regolamento (UE) 2018/686
- Regolamento · 4 mag 2018Regolamento (UE) 2018/687
- Regolamento · 4 mag 2018Regolamento (UE) 2018/730
- Regolamento · 3 mag 2018Regolamento (UE) 2018/673
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →