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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/673

Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Normativa europea32018R0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per rafforzare la dimensione transnazionale dei partiti politici europei, la trasparenza del loro finanziamento e i meccanismi di controllo e recupero delle somme indebitamente percepite. Introduce nuovi requisiti di registrazione e di accesso ai fondi, tra cui la pubblicazione del programma politico e del logo, e rivede la ripartizione dei finanziamenti in funzione del sostegno elettorale. Prevede inoltre la possibilità di sanzionare e recuperare importi anche nei confronti di persone fisiche responsabili e disciplina termini transitori per l’applicazione delle nuove regole.

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sullo statuto, la registrazione, il finanziamento e il controllo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Ambito di applicazione

Si applica ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee a essi affiliate, nonché ai richiedenti la registrazione e, in taluni casi, alle persone fisiche membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza o titolari di poteri di rappresentanza, decisione o controllo. Incide sulle procedure di registrazione, sui requisiti di accesso ai finanziamenti dal bilancio generale dell’Unione, sui controlli, sulle sanzioni e sul recupero delle somme indebitamente versate. Si applica negli Stati membri dell’Unione ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; alcune disposizioni transitorie riguardano in particolare l’esercizio 2018 e le domande di finanziamento per il 2019.

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Il regolamento interviene sul sistema europeo di riconoscimento, controllo e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le modifiche sono finalizzate a rafforzare la dimensione transnazionale delle formazioni politiche, la trasparenza verso il pubblico, la proporzionalità della ripartizione delle risorse e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Finalità e contesto della riforma

I considerando evidenziano che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce uno status giuridico europeo specifico e prevede finanziamenti dal bilancio dell’Unione. La revisione è motivata dall’esigenza di migliorare il legame tra società civile europea e istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, e di assicurare che i partiti europei abbiano una reale dimensione transnazionale e rispettino i valori dell’articolo 2 TUE.

Ambito soggettivo e requisiti di registrazione

Le modifiche incidono sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee a essi affiliate, nonché sui richiedenti la registrazione. Ai fini della registrazione, i partiti membri devono essere rappresentati in almeno un quarto degli Stati membri da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali. È inoltre introdotto il requisito per cui i partiti membri non devono essere membri di un altro partito politico europeo.

Ruolo delle autorità e verifica delle condizioni

La nozione di "punto di contatto nazionale" viene ridefinita come persona o persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri per lo scambio di informazioni nell’ambito del regolamento. Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono richiedere all’Autorità la verifica del rispetto di determinate condizioni di registrazione; in tali casi l’Autorità consulta il comitato di personalità indipendenti, che formula un parere entro due mesi.

Condizioni di accesso ai finanziamenti e trasparenza

L’accesso ai fondi dell’Unione è subordinato a nuovi requisiti di trasparenza: il partito politico europeo deve dimostrare che i partiti dell’UE suoi membri abbiano pubblicato sui propri siti web, in modo chiaramente visibile e facilmente consultabile, il programma politico e il logo del partito europeo interessato nei 12 mesi precedenti la domanda. Il regolamento richiama anche l’opportunità di includere informazioni sull’equilibrio di genere, pur senza renderle un obbligo espresso nella disposizione modificata.

Ripartizione e intensità del finanziamento

La percentuale massima del contributo dell’Unione è aumentata: non può superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili di una fondazione politica europea. La ripartizione degli stanziamenti disponibili avviene annualmente per il 10% in parti uguali tra i beneficiari e per il 90% in base alla rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo. Lo stesso criterio si applica alle fondazioni politiche europee, in funzione del loro collegamento con un partito politico.

Cancellazione dal registro e lotta a frodi e informazioni scorrette

Il regolamento rafforza i presidi contro registrazioni non più legittime o ottenute in modo irregolare. L’Autorità cancella dal registro il partito o la fondazione quando non siano più soddisfatte una o più condizioni di registrazione; la cancellazione è prevista anche quando la registrazione sia stata fondata su informazioni errate, fuorvianti o incomplete imputabili al richiedente, oppure ottenuta con frode.

Responsabilità individuale e recupero delle somme

Per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in talune ipotesi di violazione l’Autorità può attribuire responsabilità anche a persone fisiche che rivestano posizioni apicali o poteri di rappresentanza, decisione o controllo. In caso di sanzione, l’ordinatore del Parlamento europeo pone fine al finanziamento e recupera gli importi indebitamente versati, compresi quelli non utilizzati di esercizi precedenti; il recupero può riguardare anche la persona fisica responsabile, tenendo conto di eventuali circostanze eccezionali.

Garanzie procedurali

Prima di adottare decisioni pregiudizievoli per il partito, la fondazione, il richiedente o la persona fisica interessata, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo deve garantire il diritto di essere sentiti. La decisione deve essere adeguatamente motivata.

Valutazione e riesame

Il Parlamento europeo deve pubblicare entro il 31 dicembre 2021, e poi ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento e sulle attività finanziate. La Commissione, entro sei mesi da tale relazione, presenta una propria relazione con particolare attenzione agli effetti delle nuove regole sui piccoli partiti politici europei e sulle fondazioni collegate; se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Regime transitorio e applicazione nel tempo

Per l’esercizio 2018 continuano ad applicarsi le regole previgenti agli atti e agli impegni di finanziamento. Per le domande di finanziamento relative al 2019, l’obbligo di provare la pubblicazione del programma politico e del logo si applica, in via transitoria, solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018. I partiti registrati prima del 4 maggio 2018 devono trasmettere entro il 5 luglio 2018 la prova del rispetto dei nuovi requisiti di rappresentanza e di incompatibilità; in mancanza, l’Autorità cancella dal registro il partito e la fondazione ad esso affiliata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rafforzamento dei requisiti di registrazione

Viene precisato che i partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, regionali o alle assemblee regionali; si aggiunge inoltre il requisito che i partiti membri non siano membri di un altro partito politico europeo. È quindi rafforzata la dimensione transnazionale e viene impedita la duplicazione artificiosa di alleanze politiche simili.

Definizione di punto di contatto nazionale

La definizione è aggiornata: il punto di contatto nazionale è la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni per l’applicazione del regolamento.

Verifica del rispetto delle condizioni di registrazione

Parlamento europeo, Consiglio o Commissione possono chiedere all’Autorità la verifica del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c). L’Autorità consulta il comitato di personalità indipendenti, che esprime il proprio parere entro due mesi.

Aumento della copertura finanziaria UE

I contributi o le sovvenzioni a carico del bilancio dell’Unione non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili di una fondazione politica europea. Le somme non utilizzate possono essere impiegate nell’esercizio finanziario successivo; oltre tale termine sono recuperate secondo il regolamento finanziario.

Condizione di accesso ai finanziamenti e obblighi di pubblicazione

Per ottenere il finanziamento, il partito politico europeo deve dimostrare che i partiti dell’UE membri hanno normalmente pubblicato sui propri siti web, in modo chiaramente visibile e facilmente consultabile, il programma politico e il logo del partito politico europeo durante i 12 mesi precedenti la scadenza della domanda. La disposizione mira a rafforzare trasparenza e responsabilità democratica.

Nuova ripartizione annuale dei fondi

Gli stanziamenti sono ripartiti per il 10% in parti uguali tra i beneficiari e per il 90% in proporzione alla quota di deputati eletti al Parlamento europeo; lo stesso criterio vale per le fondazioni politiche europee, in base al collegamento con un partito politico.

Cancellazione dal registro e misure contro frode o perdita dei requisiti

È prevista la cancellazione dal registro quando il partito o la fondazione non soddisfa più una o più condizioni di registrazione. È inoltre prevista la cancellazione entro un termine ragionevole quando la registrazione sia stata ottenuta sulla base di informazioni false, errate, fuorvianti o incomplete, o tramite frode.

Responsabilità delle persone fisiche

Nei casi di talune violazioni sanzionate con sanzione pecuniaria, l’Autorità può stabilire che sia responsabile anche una persona fisica appartenente agli organi del partito o della fondazione, oppure titolare di poteri di rappresentanza, decisione o controllo, se la sua responsabilità risulta dalla sentenza o dalla condotta contestata.

Recupero degli importi e cessazione del finanziamento

In caso di sanzione per violazioni rilevanti, il partito o la fondazione non sono più considerati conformi ai requisiti di accesso ai finanziamenti; l’ordinatore del Parlamento europeo pone fine all’accordo o alla decisione di finanziamento e recupera gli importi indebitamente versati, inclusi i fondi non utilizzati di esercizi precedenti. Il recupero può essere disposto anche nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile, tenendo conto di eventuali circostanze eccezionali.

Diritto di essere sentiti

Prima di adottare decisioni che possano ledere i diritti del partito, della fondazione, del richiedente o della persona fisica interessata, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo deve ascoltare i soggetti interessati e motivare debitamente la decisione.

Relazioni annuali e riesame

Il Parlamento europeo deve pubblicare entro il 31 dicembre 2021, e poi ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento e sulle attività finanziate. Entro sei mesi, la Commissione presenta a sua volta una relazione, con particolare attenzione alla posizione dei piccoli partiti politici europei e delle relative fondazioni, accompagnata se del caso da una proposta legislativa.

Disposizioni transitorie

Le regole applicabili prima del 4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni relativi al finanziamento dell’esercizio 2018. Per il 2019, la prova della pubblicazione del programma politico e del logo è richiesta solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018. I partiti già registrati prima del 4 maggio 2018 devono dimostrare entro il 5 luglio 2018 di soddisfare i nuovi requisiti di rappresentanza e incompatibilità; in difetto, l’Autorità cancella il partito e la fondazione affiliata dal registro.

Come è indicizzato

Materiepartiti politici europeifinanziamento pubblico dell’unionetrasparenzacontrollo e sanzionidiritto istituzionale dell'unione

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