Sentenza del 07/04/2017 n. 9090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La E. s.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e ritenute alla fonte per l'anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato. Aveva dedotto diversi vizi, tra cui irregolarità della notificazione e della cartella, mancata sottoscrizione, mancato invio dell'avviso bonario, vizi del ruolo, incompetenza dell'ufficio e errata quantificazione delle somme. La CTP aveva accolto il ricorso per incompetenza territoriale dell'ufficio. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, anche perché non era stato integrato il contraddittorio nei confronti del concessionario e per una asserita difformità tra l'atto notificato e quello depositato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Poiché in primo grado erano state contestate sia questioni imputabili all'Agenzia sia vizi propri della cartella imputabili al concessionario della riscossione, sussisteva un litisconsorzio necessario processuale tra i due enti. La CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, non dichiarare inammissibile l'appello. La sentenza è stata quindi cassata, il giudizio d'appello è stato dichiarato nullo e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia per l'integrazione del contraddittorio e la decisione sulle spese. Il merito della pretesa tributaria non è stato definito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella relativa alle somme non versate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato quale possibile fondamento dell'attività di controllo e liquidazione relativa all'IVA.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Il concessionario della riscossione è parte del processo tributario quando la controversia riguarda vizi propri della cartella o dell'avviso di mora a esso direttamente imputabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53
Regolano, rispettivamente, il deposito del ricorso e l'appello nel processo tributario. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato definitivamente la questione della difformità tra l'atto notificato e la copia depositata, poiché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
Codice di procedura civile, artt. 102, 103, 156, 331 e 332
Le disposizioni disciplinano il litisconsorzio, la sanatoria delle nullità e l'integrazione del contraddittorio in appello. L'art. 331 è stato applicato anche al litisconsorzio necessario processuale, imponendo la chiamata in giudizio di tutte le parti presenti nel primo grado quando le cause siano inscindibili o logicamente dipendenti.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è contestata sia per vizi imputabili all'ente impositore sia per vizi propri dell'atto di riscossione imputabili al concessionario, entrambi gli enti possono essere parti necessarie del giudizio.
- Se nel primo grado sono presenti più parti e la controversia riguarda un unico atto o rapporti logicamente collegati, l'impugnazione deve coinvolgere tutte le parti. In mancanza, il giudice d'appello deve normalmente ordinare l'integrazione del contraddittorio, non dichiarare immediatamente inammissibile l'appello.
- La distinzione tra vizi della pretesa tributaria e vizi propri della cartella è decisiva per individuare il soggetto legittimato passivamente: i primi riguardano l'ente impositore, i secondi il concessionario della riscossione.
- La pronuncia ha natura processuale: la cassazione con rinvio non stabilisce chi abbia ragione sulla debenza delle somme, ma impone di rinnovare correttamente il giudizio d'appello dopo aver coinvolto tutte le parti necessarie.
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