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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26386/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio a quo il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinotifica al difensore. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento: a suo dire il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., senza trasmettere gli atti al p.m., poiché tale regressione del procedimento sarebbe stata indebita; ha inoltre richiamato gli artt. 184 e 554-bis c.p.p. e ha lamentato che l'ordinanza non fissasse una data per la prosecuzione del giudizio. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto e la difesa dell'imputato si è associata chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del pubblico ministero e lo ha rigettato. Ha affermato che il provvedimento impugnato non è abnorme: pur potendo essere frutto di un'erronea applicazione della disciplina sulla notifica, esso rientra comunque nei poteri del giudice del dibattimento e non determina una stasi irreversibile del procedimento né una regressione processuale indebita tale da integrare abnormità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere eccezionale e residuale della categoria dell'abnormità, distinguendo tra abnormità strutturale e funzionale, e ha osservato che la rinnovazione dell'avviso/notifica può essere disposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento senza necessità di ricorrere al rimedio straordinario dell'impugnazione per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 184 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 554-bis c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel sostenere l'illegittimità della regressione processuale

  • art. 143 disp. att. c.p.p.

    la Corte afferma che l'ordine di rinnovazione degli avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni dichiarate nulle deve intendersi rivolto alla cancelleria del giudice nella fase preliminare al dibattimento

  • art. 111 Cost., comma 2

    richiamato come parametro del principio di ragionevole durata del processo, violato solo in caso di indebita regressione e stasi del procedimento

  • art. 568 c.p.p.

    richiamato per sottolineare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il carattere eccezionale dell'abnormità

  • art. 177 c.p.p.

    richiamato per evidenziare il numero chiuso delle nullità deducibili

  • art. 2, comma 1, n. 1, legge n. 81 del 1987

    richiamato quale direttiva di massima semplificazione nello svolgimento del processo penale

Massime di principio

  • L'abnormità del provvedimento processuale è figura eccezionale e residuale: ricorre solo quando l'atto sia radicalmente estraneo al sistema processuale oppure, pur astrattamente previsto, sia adottato fuori dai casi consentiti e determini una stasi irreversibile del processo o una regressione indebita.
  • La mera illegittimità o erroneità di un provvedimento non lo rende abnorme; se il giudice esercita un potere comunque attribuitogli dall'ordinamento, il rimedio non è l'impugnazione straordinaria per abnormità.
  • Nel regime degli atti preliminari al dibattimento, la dichiarazione di nullità della citazione e l'ordine di rinnovazione delle notifiche rientrano nella sfera dei poteri del giudice e non sono di per sé abnormi.
  • L'abnormità funzionale va esclusa quando il provvedimento non imponga al pubblico ministero un adempimento destinato a produrre una nullità destinata a riemergere nel successivo sviluppo del procedimento.
  • La categoria dell'abnormità non può essere utilizzata per aggirare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il sistema delle nullità tipiche del codice di procedura penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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