Cassazione Penale, Sentenza n. 26386/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel giudizio a quo il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinotifica al difensore. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento: a suo dire il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., senza trasmettere gli atti al p.m., poiché tale regressione del procedimento sarebbe stata indebita; ha inoltre richiamato gli artt. 184 e 554-bis c.p.p. e ha lamentato che l'ordinanza non fissasse una data per la prosecuzione del giudizio. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto e la difesa dell'imputato si è associata chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del pubblico ministero e lo ha rigettato. Ha affermato che il provvedimento impugnato non è abnorme: pur potendo essere frutto di un'erronea applicazione della disciplina sulla notifica, esso rientra comunque nei poteri del giudice del dibattimento e non determina una stasi irreversibile del procedimento né una regressione processuale indebita tale da integrare abnormità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere eccezionale e residuale della categoria dell'abnormità, distinguendo tra abnormità strutturale e funzionale, e ha osservato che la rinnovazione dell'avviso/notifica può essere disposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento senza necessità di ricorrere al rimedio straordinario dell'impugnazione per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 184 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 554-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente nel sostenere l'illegittimità della regressione processuale
art. 143 disp. att. c.p.p.
la Corte afferma che l'ordine di rinnovazione degli avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni dichiarate nulle deve intendersi rivolto alla cancelleria del giudice nella fase preliminare al dibattimento
art. 111 Cost., comma 2
richiamato come parametro del principio di ragionevole durata del processo, violato solo in caso di indebita regressione e stasi del procedimento
art. 568 c.p.p.
richiamato per sottolineare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il carattere eccezionale dell'abnormità
art. 177 c.p.p.
richiamato per evidenziare il numero chiuso delle nullità deducibili
art. 2, comma 1, n. 1, legge n. 81 del 1987
richiamato quale direttiva di massima semplificazione nello svolgimento del processo penale
Massime di principio
- L'abnormità del provvedimento processuale è figura eccezionale e residuale: ricorre solo quando l'atto sia radicalmente estraneo al sistema processuale oppure, pur astrattamente previsto, sia adottato fuori dai casi consentiti e determini una stasi irreversibile del processo o una regressione indebita.
- La mera illegittimità o erroneità di un provvedimento non lo rende abnorme; se il giudice esercita un potere comunque attribuitogli dall'ordinamento, il rimedio non è l'impugnazione straordinaria per abnormità.
- Nel regime degli atti preliminari al dibattimento, la dichiarazione di nullità della citazione e l'ordine di rinnovazione delle notifiche rientrano nella sfera dei poteri del giudice e non sono di per sé abnormi.
- L'abnormità funzionale va esclusa quando il provvedimento non imponga al pubblico ministero un adempimento destinato a produrre una nullità destinata a riemergere nel successivo sviluppo del procedimento.
- La categoria dell'abnormità non può essere utilizzata per aggirare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il sistema delle nullità tipiche del codice di procedura penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →