Cassazione Civile, Ordinanza n. 39582/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo all'anno 2016 per un immobile per il quale il contribuente aveva presentato DOCFA proponendo la categoria A/7, corrispondente a quella originaria, ma con classe 2 invece della classe 3 originaria. L'Ufficio ha rettificato il classamento ripristinando la categoria A/7 e la classe 3 originarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo la motivazione dell'atto insufficiente perché scarna, meramente elencativa e non idonea a consentire adeguata difesa. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che, in caso di classamento DOCFA, la motivazione è sufficiente quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, specie se la differenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché, in presenza di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato come parametro della motivazione dell'atto amministrativo; nel caso DOCFA, la motivazione è ritenuta sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente.
art. 7 l. n. 212/2000
È richiamato insieme all'art. 3 l. n. 241/1990 come norma sulla motivazione degli atti; la Corte ne dà una lettura non esigente di motivazione analitica nel caso di mero riesame tecnico del classamento proposto.
art. 360, comma 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato nel ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
È evocato per distinguere il riclassamento su iniziativa dell'Ufficio dal classamento conseguente a procedura DOCFA; nel primo caso la motivazione deve essere più approfondita perché incide su valutazioni già verificate.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato quando reca l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore dell'immobile.
- Quando la rettifica catastale non si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti, ma soltanto su una valutazione tecnica differente, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata delle ragioni del classamento.
- La motivazione dell'avviso deve invece essere più approfondita solo se l'Ufficio disattende gli elementi di fatto dedotti dal contribuente, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- È necessario distinguere tra classamento conseguente a DOCFA, che è procedura collaborativa, e riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, che richiede una motivazione più intensa perché modifica un assetto già verificato.
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