Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15953/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.I.P. che ha convalidato il provvedimento del Questore del 2/11/2023 che gli vietava di accedere agli impianti sportivi per 5 anni e gli imponeva, per lo stesso periodo, di presentarsi presso la polizia giudiziaria in occasione degli incontri del Treviso Calcio. Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, L. 13 dicembre 1989, n. 401 per presunta inosservanza dei termini: il Pubblico Ministero avrebbe chiesto la convalida oltre le 48 ore dalla notifica e il G.I.P. non avrebbe rispettato il termine massimo complessivo di 96 ore dalla notifica per decidere. Propone inoltre vizio di motivazione riguardo all'obbligo di presentazione per tutte le partite e lamenta l'omessa valutazione della memoria difensiva inviata via PEC il 4/11/2023.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo (termine delle 96 ore), assorbendo le restanti questioni. Pur rilevando che il Pubblico Ministero ha depositato la richiesta di convalida oltre le 48 ore dalla notifica (3/11/2023 ore 15 notificazione; deposito il 6/11/2023), la Corte osserva che la tardiva richiesta del PM non costituisce di per sé causa di inefficacia della misura. Tuttavia il G.I.P. ha disposto la convalida il giorno 8/11/2023, oltre il termine complessivo di 96 ore dalla notifica, e tale violazione del termine complessivo comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 2/11/2023 è disposta limitatamente all'obbligo di presentazione; le altre prescrizioni (ad es. il divieto di accesso agli impianti) non sono dichiarate inefficaci nel dispositivo. La Corte dispone la comunicazione del dispositivo al Questore di Treviso.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive

    La Corte interpreta la norma nel senso che esistono due termini distinti: 48 ore per l'iniziativa del pubblico ministero e un termine complessivo di 96 ore dalla notifica entro il quale il giudice deve convalidare. La mancata richiesta del PM entro 48 ore non è autonomamente sanzionata con l'inefficacia; l'inefficacia della prescrizione deriva invece dalla combinazione prevista dalla norma (decreto motivato del PM che non richiede la convalida entro 48 ore e mancata convalida del giudice nelle 48 ore successive). Separatamente, il mancato rispetto del termine complessivo di 96 ore da parte del giudice comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con inefficacia della parte della misura interessata.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 3, n. 41170 del 21/9/2021, Ndiaye (richiamata a supporto dell'interpretazione sul regime sanzionatorio dei termini)

    La giurisprudenza consolidata è richiamata a conferma dell'interpretazione secondo cui la mancata formulazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero entro 48 ore non determina automaticamente l'inefficacia della misura; l'inefficacia opera nelle condizioni previste dalla norma e resta centrale il controllo del termine complessivo di 96 ore per l'intervento del giudice.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per il Pubblico Ministero e il termine complessivo di 96 ore per la decisione del G.I.P. sono distinti: la mera tardiva richiesta del PM oltre le 48 ore non provoca automaticamente l'inefficacia della misura.
  • Se il G.I.P. convalida il provvedimento oltre le 96 ore dalla notifica al destinatario, ciò comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e l'inefficacia, almeno parziale, del provvedimento del Questore.
  • L'inefficacia della misura può essere dichiarata in modo limitato a specifiche prescrizioni (ad es. obbligo di presentazione) lasciando in piedi altre misure, se il dispositivo lo dispone espressamente.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione le date e gli orari di notifica e di ogni deposito in cancelleria per calcolare correttamente i termini procedurali.
  • Le memorie difensive inviate (anche via PEC) devono essere tempestivamente indicate e valorizzate, ma possono risultare assorbite se la Corte decide il ricorso sulla base di questioni procedurali preclusive (termine delle 96 ore).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.