Sentenza n. 10160/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per mieloma multiplo micromolecolare, unitamente ai pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, impiegato come Aiutante di Sanità/Comandante di Squadra Sanità, aveva partecipato a due missioni in Bosnia Erzegovina, svolgendo attività operative e soggiornando in condizioni ambientali ritenute critiche, anche con utilizzo di risorse idriche locali. Dopo la diagnosi di mieloma multiplo micromolecolare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo. Il Comitato di Verifica aveva escluso il nesso causale, rilevando l’assenza di fattori specifici idonei a determinare una genesi neoplastica, richiamando l’esposizione a radioattività, la familiarità, l’obesità e altre condizioni come possibili fattori di rischio, nonché rapporti tecnici dai quali sarebbe risultata trascurabile l’esposizione del personale operante in Bosnia all’uranio impoverito. A seguito delle osservazioni del militare, il Comitato aveva confermato il parere negativo, sostenendo che le mansioni svolte non integrassero attività connesse all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti, né impiego in poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti, e che non fosse ravvisabile un fattore di rischio occupazionale associabile alla neoplasia. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza amministrativa, la prova dell’impiego in teatri operativi contaminati e della successiva insorgenza di una patologia tumorale compatibile con i fattori di rischio ambientali fosse sufficiente a far gravare sull’Amministrazione la prova di una causa extralavorativa specifica, idonea da sola a escludere il nesso causale o concausale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto carenti i pareri del Comitato di Verifica perché, pur avendo ricostruito la storia militare del ricorrente e l’impiego in due periodi nei teatri balcanici, non avevano approfondito i fattori di rischio correlati all’impiego, senza adeguate protezioni, in località potenzialmente esposte alla contaminazione derivante dall’uso di armi all’uranio impoverito e di altri metalli pesanti. Il Comitato si era limitato ad affermare genericamente l’incompatibilità tra le mansioni del militare e l’insorgenza della patologia e aveva richiamato fattori di rischio statistici generali, senza individuare concreti e specifici elementi riferibili al ricorrente idonei a dimostrare una genesi alternativa della malattia. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025, il Collegio ha ritenuto sufficiente la dimostrazione dell’impiego in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica e della non esclusione, da parte della letteratura scientifica, di un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti. Ha quindi annullato gli atti impugnati e rimesso la pratica al Ministero della Difesa, imponendo un nuovo esame previa acquisizione di un nuovo parere del Comitato, che dovrà individuare eventuali fattori causali patogenici alternativi specificamente riferibili al militare e idonei a escludere anche qualsiasi contributo concausale dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 3.305 euro, oltre accessori, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
il testo richiama la disposizione tra quelle che prevedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie correlate all'esposizione a particolari fattori di rischio
La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina della dipendenza da causa di servizio per infermità o patologie tumorali correlate a specifiche condizioni ambientali e operative.
art. 1907 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
il testo richiama la disposizione tra quelle che prevedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie correlate all'esposizione a particolari fattori di rischio
La disposizione è richiamata insieme all'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare quale base normativa della tutela connessa all'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti.
art. 1078 d.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)
il testo richiama la disposizione tra quelle che prevedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie correlate all'esposizione a particolari fattori di rischio
La disposizione è richiamata quale disciplina regolamentare delle condizioni di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in presenza di specifici fattori ambientali e operativi.
art. 1079 d.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)
il testo richiama la disposizione tra quelle che prevedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie correlate all'esposizione a particolari fattori di rischio
La disposizione è richiamata insieme all'art. 1078 d.P.R. 90/2010 nel quadro normativo applicato alla valutazione della dipendenza da causa di servizio.
art. 73 c.p.a.
parte ricorrente ha depositato documentazione e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina del deposito di documentazione e memorie in vista dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali o ematologiche insorte dopo l’impiego militare in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, il militare soddisfa l’onere iniziale dimostrando l’effettivo impiego in tali teatri, la successiva insorgenza della patologia e il fatto che la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione tra la malattia e i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti.
- Una volta fornita tale dimostrazione, l’Amministrazione deve individuare e provare una genesi extralavorativa specifica della patologia, riferibile concretamente al militare e idonea da sola a escludere qualsiasi contributo causale o concausale dell’esposizione di servizio.
- Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è illegittimo quando l’Amministrazione si limita a richiamare fattori di rischio generici o statistici della popolazione, senza accertare concreti fattori alternativi riferibili alla persona interessata.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve esaminare specificamente le condizioni ambientali e operative dell’impiego, i rischi connessi al teatro di missione e le mansioni effettivamente svolte; non è sufficiente una generica affermazione di incompatibilità tra le mansioni e l’insorgenza della patologia.
- L’annullamento del diniego per carenza istruttoria e motivazionale non comporta automaticamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma impone all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria e di pronunciarsi nuovamente sulla domanda sulla base di un parere adeguatamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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