Cassazione Penale, Sentenza n. 14029/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: si denunciava il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata per due furti aggravati in concorso. La difesa sosteneva che la Corte d'appello avesse semplicemente riprodotto la motivazione del Tribunale senza compiuta valutazione autonoma delle doglianze, che non furono indicati gli elementi che avrebbero permesso di identificare nell'imputata la persona ripresa in un servizio televisivo (notizia di reato), e che non sarebbero state espletate indagini idonee a provare che la donna in TV fosse la Pompa; la comunicazione della notizia di reato sarebbe stata richiamata senza specificarne gli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non avesse adeguatamente indicato quale elemento probatorio sarebbe stato travisato né l'incidenza di tale presunto travisamento sull'impianto argomentativo; la doglianza si riduceva a una diversa valutazione della portata probatoria della comunicazione di notizia di reato, valutazione non consentita in questa sede, soprattutto trattandosi di giudizio abbreviato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile CLELIA ALBIS, liquidate in complessivi euro 3.167 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Definisce il furto come fatto di impossessamento di cosa mobile altrui con l'intento di trarne profitto; applicato per affermare la sussistenza del reato oggetto del processo.
art. 625, nn. 4 e 5, cod. pen.
Prevede le circostanze aggravanti relative al furto (es. furto in esercizio commerciale e in concorso), utilizzate per qualificare le ipotesi contestate come furto aggravato in concorso.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente al Sostituto Procuratore generale di depositare requisitoria scritta in Cassazione nelle forme previste dal decreto (norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta dal PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce limiti procedurali e di motivazione applicabili alle impugnazioni nell'ambito dell'istruzione e del giudizio abbreviato; la Corte richiama il rispetto di tali limiti nell'enunciazione del motivo di ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, con riferimento alla colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente un 'travisamento della prova' in Cassazione è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe stato travisato e come ciò abbia inciso sull'impianto probatorio e sulla decisione; affermazioni generiche sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non è sede per la rinnovata valutazione del materiale probatorio o per promuovere una diversa apprezzamento della prova effettuata dai giudici di merito, salvo che siano indicate specifiche violazioni di legge o vizi logico-giuridici evidenti.
- Negli giudizi abbreviati documenti come la comunicazione della notizia di reato fanno regolarmente parte del compendio probatorio; in Cassazione non è consentito ottenere l'esito contrario limitandosi a sostenere che tali atti siano insufficienti senza spiegare in che termini e perché.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio di escussione economica prima di proporre impugnazioni deboli.
- La parte civile vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità se il ricorso viene dichiarato inammissibile o rigettato.
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