Cassazione Penale, Sentenza n. 17180/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della semilibertà. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rinviato l'udienza in presenza di istanza di legittimo impedimento del difensore trasmessa per PEC il giorno prima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla decisione di revoca della misura alternativa basata su violazioni delle prescrizioni (segnalate dalla polizia penitenziaria nei giorni 2 e 3 ottobre 2024) e sugli accertamenti dell'ispettorato del lavoro che avrebbero evidenziato che il semilibero lavorava solo otto giorni al mese, difformemente dal programma di ammissione che prevedeva attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario continuato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la PEC trasmessa alle 20:10 del giorno precedente contenesse un certificato medico che attestava solo una controindicazione alle pratiche lavorative per raffreddore e non la assoluta impossibilità di comparire; quindi il tribunale di sorveglianza ha legittimamente respinto la richiesta di rinvio. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del merito probatorio: l'ordinanza impugnata ha motivato adeguatamente la revoca in ragione delle segnalazioni di violazione del regime e degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro che hanno rilevato la mancata corrispondenza del lavoro svolto col programma di ammissione (solo 8 giorni al mese vs. obbligo di svolgimento dal lunedì al venerdì), con conseguente assenza di attività lavorativa o risocializzante per l'intero arco mensile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la materia delle censure in cassazione nei procedimenti camerali e regola l'ambito di impugnazione; la Corte richiama il rispetto dei limiti di ammissione del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Consentono le censure per violazione di legge e per vizio della motivazione; la Corte ha applicato questi parametri per valutare le censure presentate, rigettando quelle che richiedevano una rivalutazione dei fatti.
Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021 (Rv. 281191 - 01)
Principio secondo cui il legittimo impedimento del difensore costituisce causa di rinvio purché prontamente comunicato con qualunque mezzo (inclusa la PEC) e debba essere dimostrata l'impossibilità di comparire; la Corte ha seguito questo orientamento ribadendo che il certificato deve provare l'assoluta impossibilità di presenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La comunicazione per PEC dell'impedimento del difensore può costituire motivo di rinvio purché dimostri l'effettiva e assoluta impossibilità di partecipare; una generica certificazione medica che attesti solo una controindicazione al lavoro può non essere sufficiente.
- In materia di misure alternative alla detenzione, la revoca può essere decisa quando emergano violazioni delle prescrizioni e l'assenza di un'attività lavorativa o di reinserimento conforme al programma di ammissione; gli accertamenti ispettivi (es. ispettorato del lavoro) costituiscono prova idonea a supportare la decisione.
- La Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione del materiale probatorio: i giudizi di fatto e le valutazioni di merito svolti dal giudice di merito sono sindacabili solo nei limiti delle censure tipiche dell'art. 606 c.p.p.; pertanto i motivi che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- Chi intende ottenere il rinvio per legittimo impedimento deve provare tempestività e idoneità dell'elemento probatorio (medico o altro) a dimostrare l'impossibilità di comparire; è preferibile che il certificato espliciti chiaramente l'impedimento alla partecipazione all'udienza.
- Per evitare la revoca della semilibertà è fondamentale rispettare scrupolosamente il programma di trattamento e l'orario di lavoro previsto: discrepanze rilevabili tramite controlli ufficiali possono giustificare la revoca del beneficio.
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