Sentenza n. 2800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro il divieto di detenzione di armi e la revoca della nomina a guardia particolare giurata e delle relative licenze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto o apparenza della motivazione, violazione degli artt. 10, 11, 38, 39, 43 e 138 TULPS, violazione dell'art. 27, comma 2, Cost. ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il TAR avesse valorizzato esclusivamente l'ordinanza cautelare penale senza considerare la sua condotta durante quasi trent'anni di servizio, le esigenze occupazionali e quelle della figlia minore. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo sproporzionata l'applicazione congiunta del divieto di detenzione di armi, della revoca della licenza di porto d'armi e della revoca della nomina a guardia particolare giurata, con sacrificio definitivo del posto di lavoro prima dell'accertamento penale. Nel corso del giudizio d'appello ha inoltre dedotto l'assoluzione intervenuta nel procedimento penale. Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente le censure, considerando anche la sentenza penale, non ancora passata in giudicato, che aveva assolto l'interessato perché il fatto non sussiste in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni dopo la riqualificazione del reato contestato.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione, e che il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'affidabilità del soggetto e dei rischi, anche potenziali, per la sicurezza e l'ordine pubblico. Per la revoca non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi: possono rilevare fatti o frequentazioni non riconducibili alla buona condotta e anche elementi di fumus, secondo una valutazione preventiva e prognostica. Gli stessi criteri valgono, con particolare attenzione, per la guardia particolare giurata, considerata la funzione svolta, l'uso delle armi e la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La sentenza penale assolutoria non ha determinato l'illegittimità del provvedimento prefettizio, poiché il procedimento amministrativo di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale e opera con un diverso standard di valutazione. L'assoluzione era inoltre fondata sull'inutilizzabilità delle intercettazioni conseguente alla riqualificazione giuridica del fatto, mentre dagli elementi non contestati emergeva la partecipazione dell'interessato alle condotte oggetto del procedimento. Il Prefetto aveva quindi delineato adeguatamente un quadro di inaffidabilità, senza difetto di istruttoria o motivazione. È stata ritenuta rispettata anche la proporzionalità, in quanto la tutela della sicurezza collettiva prevale sugli interessi occupazionali e personali dell'interessato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 r.d. 773/1931 (TULPS)
La revoca delle autorizzazioni di polizia, compresa la licenza di porto d'armi, rientra nella valutazione preventiva dell'affidabilità e della buona condotta del titolare.
art. 11 r.d. 773/1931 (TULPS)
Prevede i requisiti generali delle autorizzazioni di polizia; l'Amministrazione può negare o revocare il titolo quando emergano elementi incompatibili con l'affidabilità richiesta.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
Consente all'Autorità di pubblica sicurezza di vietare la detenzione di armi quando ricorrano ragioni di sicurezza e inaffidabilità.
art. 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Rileva nella disciplina del porto d'armi e consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità del titolare, anche sulla base di elementi non definitivi e prognostici.
art. 138 r.d. 773/1931 (TULPS)
La nomina a guardia particolare giurata richiede i requisiti generali e la buona condotta; la funzione, connessa all'uso delle armi e alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, impone una particolare verifica dell'irreprensibilità.
art. 27, comma 2, Cost.
È stato invocato dall'appellante in relazione alla presunzione di non colpevolezza, ma il giudice ha escluso che l'autonomia della valutazione amministrativa preventiva renda necessario attendere l'esito definitivo del procedimento penale.
art. 97 Cost.
Il principio di proporzionalità è ricondotto anche al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; il suo rilascio, mantenimento o revoca è subordinato a una valutazione ampiamente discrezionale dell'affidabilità del soggetto e dell'assenza di rischi, anche potenziali, per la sicurezza e l'ordine pubblico.
- Ai fini del divieto di detenzione o della revoca del porto d'armi non è necessario accertare una pericolosità sociale in senso tecnico né un precedente abuso delle armi: l'Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti, frequentazioni o condotte non conformi alla buona condotta, anche privi di rilievo penale o assistiti da meri elementi di fumus, mediante una valutazione prognostica e preventiva.
- La nomina a guardia particolare giurata richiede una verifica particolarmente rigorosa dell'affidabilità e dell'irreprensibilità, in considerazione dell'uso ordinario delle armi, della funzione di tutela del patrimonio altrui e della qualifica di incaricato di pubblico servizio; non è tuttavia indispensabile un autonomo giudizio di pericolosità sociale.
- Il procedimento amministrativo volto alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica è autonomo rispetto al procedimento penale e può fondarsi su una diversa valutazione degli elementi disponibili; pertanto, l'assoluzione penale non comporta automaticamente l'illegittimità del divieto di detenzione di armi o della revoca del porto d'armi e della nomina a guardia giurata, soprattutto quando l'assoluzione dipenda dall'inutilizzabilità di una prova e non dall'insussistenza storica delle condotte considerate dall'amministrazione.
- Nell'esercizio dei poteri in materia di armi e autorizzazioni di polizia, il principio di proporzionalità richiede che la misura sia idonea, necessaria e non eccessivamente sacrificatoria; tuttavia, nella ponderazione comparativa, la sicurezza e l'incolumità collettiva possono prevalere sugli interessi occupazionali e personali del titolare del titolo di polizia.
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