Ordinanza n. 45/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 0005879 del 29 ottobre 2025 con la quale la Società Autostrade per l’Italia s.p.a. ha espresso parere negativo al mantenimento del muro realizzato in fascia di rispetto autostradale, nonché per l'annullamento del diniego all’accesso agli atti formulato con nota prot. n. 0006604 del 2 dicembre 2025 da parte della stessa Società Autostrade per l’Italia s.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo sul mantenimento in sanatoria di un muro realizzato in fascia di rispetto autostradale e diniego di accesso al parere ministeriale richiamato per relationem
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., il parere negativo espresso da Autostrade per l’Italia s.p.a. sul mantenimento di un muro in calcestruzzo armato realizzato lungo la scarpata autostradale, a contenimento del pendio sottostante la proprietà. Ha inoltre proposto domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, richiamato nel parere negativo e negato da ASPI sul presupposto che si trattasse di un atto endoprocedimentale. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione del parere negativo, anche in vista della sanatoria edilizia del muro. Il TAR ha rilevato che il manufatto era già stato oggetto di ingiunzione comunale di demolizione, impugnata in altro giudizio, nel quale la società aveva rinunciato alla cautelare a fronte dell’impegno del Comune a non eseguire il provvedimento sino alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare di sospensione del parere negativo, ritenendo insussistente il periculum in mora: l’esistenza dell’impegno del Comune di Genova a non eseguire l’ingiunzione di demolizione sino alla conclusione del precedente giudizio escludeva un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata efficacia del parere di ASPI. Ha invece accolto la domanda di accesso. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché il parere ministeriale, benché atto endoprocedimentale, era detenuto da ASPI ed era stato utilizzato per motivare per relationem il parere negativo; pertanto doveva essere indicato e reso disponibile. La società Autostrade per l’Italia è stata ordinata a esibire il parere entro quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La domanda di annullamento del parere negativo è stata proposta mediante l’azione generale di annullamento.
art. 116 c.p.a.
La domanda giudiziale relativa al diniego di accesso è stata proposta secondo il rito in materia di accesso.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del parere negativo è stata esaminata e rigettata per insussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 3 comma 3 l. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama
L’atto endoprocedimentale richiamato per relationem nella motivazione deve essere indicato e reso disponibile quando è detenuto dall’amministrazione e utilizzato per motivare il provvedimento.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale non è sottratto all’accesso per il solo fatto di avere natura interna quando sia detenuto dall’amministrazione e sia stato richiamato per relationem quale elemento della motivazione del provvedimento finale.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990, il richiamo di un altro atto a fondamento delle ragioni della decisione comporta l’obbligo di indicarlo e renderlo disponibile insieme al provvedimento, secondo le regole sull’accesso.
- La sospensione cautelare richiede la sussistenza di un pericolo concreto di danno grave e irreparabile; tale requisito può mancare quando l’esecuzione dell’atto lesivo o degli atti collegati sia già neutralizzata da un impegno dell’amministrazione a non procedere fino alla definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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