Cassazione Civile, Ordinanza n. 33014/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini Irpef, Iva e Irap, disconoscendo costi esposti in fatture ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La pretesa era scaturita da indagini svolte nei confronti di altra ditta individuale, già coinvolta in vicende penalmente rilevanti, cui era stato inviato un questionario. Nei gradi di merito il contribuente aveva dedotto: violazione del contraddittorio endoprocedimentale, decadenza dell’azione impositiva per illegittimo raddoppio dei termini, insussistenza di una notizia di reato riferita al 2007 e genuinità delle prestazioni fatturate e pagate con bonifico. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla mancata notizia di reato per il 2007; 2) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, assumendo che la denuncia riguardasse solo il 2006 e non il 2007; 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente; 4) violazione delle norme sull’accertamento e dell’onere della prova per non avere considerato elementi da lui offerti a dimostrazione dell’effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti della ripresa a tassazione ai fini Irap. Ha ritenuto infondati i primi due motivi quanto a Irpef e Iva, affermando che il raddoppio dei termini non richiede la formale presentazione della denuncia penale, ma solo la sussistenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia; tuttavia ha escluso che tale meccanismo si applichi all’Irap, per la quale le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha ritenuto infondato anche il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato e che, per i tributi armonizzati, il contribuente non aveva dimostrato in concreto quale apporto avrebbe potuto fornire né che l’esito sarebbe stato diverso; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 perché la garanzia del termine dilatorio riguarda gli accessi nei locali del contribuente e non l’accertamento a tavolino. Infine ha rigettato il motivo sulle prove, osservando che il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non bastano a provare la realtà dell’operazione e che non sussisteva omessa pronuncia, essendo la decisione incompatibile con la tesi del contribuente. Il dispositivo finale risulta di cassazione con rinvio limitatamente alla parte Irap.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte distingue il vizio denunciabile e rileva che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione è logicamente incompatibile con la domanda.
art. 112 c.p.c.
richiamato per l’omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito aveva comunque affrontato, anche implicitamente, la questione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 1, comma 132, L. n. 208/2016
invocato dal ricorrente per contestare il raddoppio dei termini; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del raddoppio, ma rigetta la censura quanto a Irpef e Iva.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini; non è decisivo nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
richiamato sia sul tema del raddoppio dei termini sia sul tema della prova dell’effettività delle operazioni; la Corte ribadisce la ripartizione dell’onere probatorio in capo al contribuente che intenda dimostrare la realtà delle operazioni fatturate.
art. 24 L. n. 4/1929
richiamato sul contraddittorio procedimentale, ma la Corte lo esclude come base per l’invalidità dell’accertamento a tavolino nel caso esaminato.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
la Corte afferma che il termine dilatorio di 60 giorni opera per gli avvisi conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
norma invocata in ricorso per l’accertamento; la Corte non ne ricava effetti favorevoli al contribuente sul punto decisivo.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
nel testo ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l’obbligo di denuncia penale e non la denuncia effettivamente presentata; tuttavia non si applica all’Irap.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il raddoppio dei termini in materia Iva; la Corte ribadisce che basta l’obbligo di denuncia ai fini del raddoppio.
art. 331 c.p.p.
il raddoppio dei termini presuppone fatti che impongano la denuncia penale ai sensi di tale norma, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia.
d.lgs. n. 74/2000
richiamato come fonte dei reati tributari la cui astratta configurabilità rende operante l’obbligo di denuncia.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel passaggio sul libero convincimento e sui limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte afferma che la violazione delle regole sul libero convincimento non integra di per sé violazione di legge, ma si traduce semmai in vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come corretto parametro per censurare errori di fatto o difetti di motivazione nella valutazione delle prove, non come violazione di legge.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
richiamato per la riformulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nel sistema del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, nel testo applicabile ratione temporis, è sufficiente la sussistenza di fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale; non occorre che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che il procedimento penale sia stato iniziato o definito.
- Il raddoppio dei termini per l’accertamento fondato su ipotesi di reato non si estende automaticamente all’Irap, quando le violazioni contestate non sono presidiate da sanzioni penali.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; per quelli armonizzati, l’invalidità dell’atto richiede che il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale incidenza sull’esito.
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera per gli avvisi emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino basati su documentazione già in possesso dell’Ufficio o richiesta al contribuente.
- La regolarità formale della contabilità e la tracciabilità del pagamento non bastano, da sole, a dimostrare la realtà sostanziale di operazioni fatturate e contestate come oggettivamente inesistenti.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito è logicamente incompatibile con la domanda o l’eccezione dedotta, anche se non vi sia una confutazione espressa di ogni argomento difensivo.
- La violazione delle regole sul libero convincimento e sulla valutazione delle prove è, di regola, un tema di apprezzamento di merito e non consente un sindacato di legittimità come violazione di legge, salvo nei limiti del vizio motivazionale consentito dall’art. 360, n. 5 c.p.c.
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