Sentenza n. 1394/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7312/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7312/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, pur essendo stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7312/2023, a riconoscergli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito al saldo, non aveva dato esecuzione al giudicato. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 5 marzo 2025 e non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 14 luglio 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel termine previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione. Gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla norma.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale per la disciplina delle spese di viaggio con mezzo proprio.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
È richiamata per la liquidazione delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato.
- Quando l'amministrazione persiste nell'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione del giudicato e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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