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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34068/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione per avere omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il riconoscimento del reddito di cittadinanza, in violazione dell’art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4/2019. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte di cassazione rileva che la censura investe la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione è congrua. La sentenza impugnata aveva ritenuto che l’imputata non avesse adottato la diligenza minima necessaria per informarsi sulle condizioni del beneficio e, in particolare, sull’obbligo di dichiarare la condanna riportata.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo, pur prospettato come vizio di motivazione e violazione di legge, richiede una rivalutazione della prova e della ricostruzione fattuale, non consentita in cassazione in presenza di motivazione congrua. La Corte afferma inoltre che l’obbligo di comunicare le eventuali condanne discende dalla fattispecie incriminatrice e che l’ignoranza di tale obbligo costituisce errore di diritto, non idoneo a escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 5 c.p. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4/2019

    l'obbligo di comunicare le eventuali condanne deriva dalla fattispecie incriminatrice

    La fattispecie incriminatrice comporta l’obbligo di comunicare le eventuali condanne rilevanti per il beneficio.

  • art. 5 c.p.

    l'ignoranza dell'obbligo costituisce un errore di diritto che non esclude la responsabilità penale a norma dell'art. 5 cod. pen..

    L’ignoranza dell’obbligo legale di dichiarare le condanne costituisce errore di diritto e, secondo quanto affermato nella decisione, non esclude la responsabilità penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata assenza di colpa nella sua determinazione, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito, quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua, esauriente e idonea a illustrare l’iter logico-giuridico seguito.
  • Quando la fattispecie incriminatrice impone di comunicare le condanne rilevanti per l’accesso a un beneficio pubblico, l’ignoranza di tale obbligo è qualificata come errore di diritto e non esclude la responsabilità penale ai sensi dell’art. 5 c.p.

Come è indicizzato

RamiReati tributari

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