Sentenza n. 713/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento, - del diniego di sanatoria a firma del Dirigente Servizio Urbanistico e Assetto del Territorio comunicato a mezzo pec in data 11 dicembre 2020; - dell’ordinanza n. 1202 del 15 dicembre 2020 con la quale il Comune di Pistoia, Servizio urbanistico e Assetto del Territorio ha ordinato il ripristino di opere asseritamente abusive di cui ha disposto contestualmente la non agibilità; - dell’atto di diniego della richiesta avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per installazione di cancello e realizzazione di muratura adiacente a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale (Pratica SUAP n. 37441/17), comunicato a mezzo pec indirizzata al geom. Simone Porta in data 25 febbraio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria relativo all'installazione di un cancello carrabile e alla realizzazione di una muratura, nonché ordinanza di ripristino e contestuale dichiarazione di non agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di sanatoria comunicato l'11 dicembre 2020, l'ordinanza comunale n. 1202 del 15 dicembre 2020, con cui era stato ordinato il ripristino di opere ritenute abusive e disposta la non agibilità, e il precedente diniego relativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per l'installazione di un cancello e la realizzazione di una muratura adiacente. Tra le censure era stato dedotto, in particolare, il difetto di motivazione del diniego, poiché non risultava chiarito in cosa consistesse l'asserita "esistenza di difformità dello stato dei luoghi". Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione espressa dal ricorrente resa prima dell'udienza di discussione. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, poiché il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni sul difetto di motivazione, non essendo stato chiarito, neppure dopo la costituzione del Comune, il contenuto delle difformità poste a fondamento del diniego di sanatoria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
In presenza di un'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, pur definendo il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice ritenga condivisibili le censure di difetto di motivazione rivolte all'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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