Ordinanza n. 244/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Arezzo nei confronti dell’odierno ricorrente in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente per la durata di anni tre di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F..I.G.C.; tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, disponendo altresì l’estensione del divieto, da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne od altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico e a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradale ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane e urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive; Nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Arezzo, della durata di tre anni, con divieto di accesso a manifestazioni calcistiche e alle relative aree di transito, sosta e trasporto
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il destinatario del DASPO ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il divieto riguardava, per tre anni, l'accesso a numerose manifestazioni sportive calcistiche, nonché alle aree di rispetto e ai luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie, entro il raggio di 500 metri dai luoghi delle manifestazioni. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'effettiva pericolosità della condotta addebitata e la corretta identificazione della persona destinataria della misura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, a un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso fosse suscettibile di positivo apprezzamento sia per l'assenza di un'effettiva pericolosità della condotta contestata, sia per l'inesistenza di una corretta identificazione del ricorrente. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un DASPO quando, a un primo esame, la condotta contestata non evidenzi un'effettiva pericolosità dell'interessato.
- La corretta identificazione del destinatario costituisce un profilo rilevante della legittimità del DASPO e, ove risulti dubbia, può integrare un apprezzabile fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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