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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38033/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali. Primo motivo: nullità per inosservanza delle norme processuali a norma dell'art. 157 c.p.p., deducendo che la notifica della citazione a giudizio in appello era stata effettuata al difensore domiciliatario, il quale nel frattempo era deceduto, e pertanto la notifica avrebbe dovuto essere eseguita personalmente all'imputata perché questa non aveva avuto conoscenza del decesso del difensore. Secondo motivo: violazione delle norme processuali a pena di nullità, ai sensi dell'art. 181, comma 3, c.p.p., per la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, atteso che il decesso del difensore di fiducia aveva determinato l'assenza di un difensore durante il giudizio di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel suo complesso. Ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, osservando che, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., l'imputata aveva eletto domicilio presso il difensore e non aveva comunicato alcun mutamento di domicilio; non risultando che la mancata comunicazione fosse dovuta a caso fortuito o forza maggiore, la notifica al domicilio eletto è risultata valida. Ha invece accolto il secondo motivo: il processo di appello si è svolto senza che l'imputata fosse assistita da difensore, per il decesso del legale di fiducia, determinando una nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle nullità processuali e alle notificazioni. La Corte ha ritenuto che l'articolo non impedisce la validità della notifica al domicilio eletto se l'imputato non comunica il mutamento e non prova il caso fortuito o forza maggiore.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per l'imputato di comunicare il cambiamento del domicilio eletto; in mancanza la notificazione al difensore domiciliatario è valida salvo che si provi che l'imputato non ha potuto comunicare il mutamento per caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha applicato tale principio per rigettare il primo motivo.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli artt. 157 e 161 come regole sulle notificazioni e sul domicilio eletto; la Corte ha rilevato che le disposizioni si applicano per valutare la validità della notifica al domicilio del difensore.

  • art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente riguardo alla nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la mancanza del difensore nella fase di appello abbia determinato un pregiudizio del contraddittorio, contribuendo a fondare la nullità riconosciuta.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità di ordine generale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha qualificato l'assenza del difensore in appello, quando la presenza è obbligatoria, come nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • La notifica effettuata al domicilio eletto presso il difensore è valida se l'imputato non ha comunicato il cambiamento di domicilio, salvo che sia dimostrato che la mancata comunicazione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
  • La semplice affermazione di non aver avuto notizia del decesso del difensore non è sufficiente a provare l'impossibilità di comunicare il mutamento di domicilio; occorrono elementi concreti per qualificare l'evento come causa di forza maggiore o caso fortuito.
  • Il decesso del difensore di fiducia che determina l'effettiva mancanza di assistenza tecnica obbligatoria nel corso del giudizio comporta una nullità di ordine generale, insanabile, e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la presenza del difensore è obbligatoria e questa viene meno per cause imputabili all'organizzazione del processo (es. notifiche indirizzate a un domiciliatario deceduto), il giudice deve verificare l'effettiva assistenza e, in caso di assenza, disporre la rinnovazione del procedimento o l'annullamento per garantire il diritto di difesa.
  • L'uso di strumenti telematici (es. PEC) per notifiche non supplisce all'obbligo di garantire che l'imputato sia effettivamente assistito, se il destinatario della notifica (difensore domiciliatario) è deceduto; in tali casi è necessaria un'ulteriore verifica e, se del caso, la notifica personale all'imputato o la sospensione del procedimento per consentire la nomina di nuovo difensore.

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