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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34707/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per omicidio preterintenzionale, fondata principalmente sulla doglianza relativa all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza del Mandela Forum: mancata formazione dei verbali di acquisizione, assenza di indicazione dei valori hash, omissione di dati sul sistema di registrazione (NVR/DVR, marca e modello), mancata verifica dell'orario, mancata identificazione dell'operatore che ha estratto i file e procedure tecniche non conformi alla legge 18.3.2008 n.48 e agli artt. 354 e 254-bis c.p.p., con conseguente richiesta di inutilizzabilità dei filmati ai sensi dell'art. 191, comma 1 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo di concreta indicazione sull'incidenza che l'eventuale inutilizzabilità dei filmati avrebbe sul complessivo quadro indiziario (prova di resistenza). Ha inoltre sottolineato che le carenze procedurali nella acquisizione non determinano automaticamente l'inutilizzabilità: la legge 48/2008 impone protocolli ma non prevede sanzioni automatiche, e va verificata l'effettiva alterazione o inattendibilità del dato. Il Tribunale del riesame si era basato su più elementi convergenti (filmati, intercettazioni, dichiarazioni del ricorrente in Questura e conversazioni sul luogo, referti medici), sufficienti a mantenere la gravità indiziaria anche escludendo i filmati. Condanna il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; la Corte ricorda che la sanzione prevista è l'inutilizzabilità e non la nullità automatica, e che il ricorrente deve dimostrare l'effetto dell'espunzione sul quadro indiziario

  • art. 354, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    "gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti"

    La norma impone protocolli tecnici alla polizia giudiziaria per preservare dati informatici; la Corte chiarisce che l'inosservanza non autoesclude la prova, ma può influire sulla sua attendibilità e va valutata concretamente per accertare eventuali alterazioni

  • art. 254-bis, cod. proc. pen.

    Regola il sequestro di dati presso fornitori di servizi informatici/telecomunicazioni; la Corte osserva che nel caso in esame non trovava applicazione in quanto i video non erano acquisiti presso un erogatore di servizi

  • legge 18.3.2008, n. 48

    Norma richiamata in tema di prova scientifica e acquisizione di dati informatici; la Corte rileva che la legge ha introdotto obblighi di comportamento per la polizia giudiziaria ma non ha imposto sanzioni automatiche per la mancata osservanza dei protocolli

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti formali della motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso era redatto nei limiti strettamente necessari ma la Corte ha comunque giudicato il motivo aspecifico sul punto centrale

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di indicare specificamente gli elementi dagli cui dedurre le caratteristiche dell'atto impugnato; la Corte ha richiamato tale onere per sostenere l'aspecificità del ricorso che non ha indicato in modo concreto le porzioni di video ritenute non autentiche

  • art. 582 e art. 583 cod. pen.

    Norme penali sostanziali richiamate nell'imputazione provvisoria (riguardanti, nell'assetto contestato, l'omicidio preterintenzionale); la Corte non ha contestato la qualificazione giuridica ma ha valutato la gravità indiziaria

Massime di principio

  • La mera inosservanza formale delle procedure di acquisizione di dati informatici (es. mancata indicazione di hash, verbali completi, marca/modello del sistema) non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: va dimostrata l'alterazione o l'inattendibilità concreta del dato
  • Nel ricorso per cassazione che deduce l'inutilizzabilità di una prova è necessario indicare specificamente quali parti della prova sono viziati e dimostrare l'incidenza dell'espunzione sul complessivo quadro indiziario (prova di resistenza); la genericità comporta inammissibilità o rigetto
  • In presenza di elementi convergenti (filmati, intercettazioni, confessioni o dichiarazioni, referti medici) l'esclusione di un singolo elemento probatorio può risultare irrilevante ai fini della conferma della gravità indiziaria necessaria per misure cautelari
  • Il sindacato della Cassazione su provvedimenti cautelari è limitato a verificare la tenuta logica e la completezza della motivazione del giudice del riesame, senza riesame pieno delle prove come avverrebbe nel merito
  • Le norme che disciplinano il trattamento dei dati informatici (l. 48/2008, art. 354 c.p.p.) impongono protocolli tecnici per la conservazione, ma non introducono sanzioni penali automatiche: le eventuali irregolarità influiscono sulla valutazione dell'attendibilità e possono essere valutate nel prosieguo del procedimento

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