Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24268/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 21/12/2021 della Corte di Appello di Firenze che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando la prescrizione di alcuni reati e rideterminando le pene per altri. La ricorrente, tramite difensore, ha censurato in Cassazione: l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove a sostegno della rapina (in particolare l'assenza di rinvenimento del coltello e contraddizioni tra deposizioni), la valutazione della credibilità della persona offesa (Vannelli) in relazione ai reati di furto aggravato (art. 624-bis, 625 c.p.) e rapina, l'omessa o illogica motivazione circa il riconoscimento o meno dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., la possibile diversa qualificazione del fatto come violenza privata (art. 610 c.p.) e la legittimità degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: quello a firma dell'Avv. Francesco Stefani per violazione delle norme procedurali (art. 582 c.p.p. - ricorso depositato direttamente alla Cassazione anziché al giudice a quo) e quello a firma dell'Avv. Luca Cianferoni perché, in massima parte, proponeva questioni di fatto e di valutazione della prova non sindacabili in sede di legittimità. Quanto ai profili sostanziali sollevati, la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito affrontasse e respingesse le censure, che non emergano manifeste contraddizioni nella valutazione della credibilità e che la ricostruzione dei fatti sia compatibile con la rapina (minaccia con coltello). L'eccezione relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è stata ritenuta infondata: per la rapina la modestia del valore sottratto non è sufficiente a riconoscere la tenuità del danno. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al rimborso delle spese delle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Prescrive il luogo di deposito dell'atto di impugnazione (presso il giudice a quo). La Corte ha ritenuto obbligatoria tale modalità a pena di inammissibilità quando violata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione se non sono osservate le disposizioni previste (tra cui l'art. 582). La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso presentato direttamente alla Cassazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina. La Corte ha ritenuto che, sulla base della ricostruzione dei giudici di merito e delle dichiarazioni concordanti, ricorressero gli elementi tipici della rapina (sottrazione con minaccia), respingendo le censure sulla mancata prova del coltello e sulla qualificazione come violenza privata.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riferimento a fattispecie di furto aggravato contemplate nel capo B). La Corte ha considerato la valutazione della credibilità dei testi come questione di fatto non sindacabile in Cassazione, salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate.

  • art. 625 cod. pen.

    Norma sul furto; citata in relazione alla qualificazione dei fatti. La Corte ha confermato che la critica alla valutazione probatoria costituisce doglianza di fatto non rilevante in sede di legittimità.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per speciale tenuità del danno. La Corte ha ribadito che, con riferimento alla rapina, non è sufficiente il modesto valore economico del bene sottratto: occorre valutare anche gli effetti dannosi sulla persona offesa, e quindi l'attenuante non è riconoscibile automaticamente per la rapina.

  • art. 610 cod. pen.

    Violenza privata. La Corte ha ritenuto generica la richiesta di riclassificazione e, dalla ricostruzione dei fatti, ha escluso la sussistenza degli elementi che farebbero preferire la qualificazione come violenza privata rispetto alla rapina.

Massime di principio

  • I requisiti formali di deposito dell'impugnazione (art. 582 c.p.p.) sono stringenti: la loro inosservanza può comportare l'inammissibilità a prescindere dal merito.
  • La Corte di Cassazione non è sede di revisione della valutazione del fatto e della prova: le doglianze che chiedono una diversa valutazione della credibilità dei testi o della persuasività del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili, salvo che emergano manifeste contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
  • Per il reato di rapina, la sola modestia del valore del bene sottratto non giustifica il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.), dovendosi valutare anche gli aspetti lesivi della libertà e dell'integrità della persona.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs violenza privata) è determinata dagli elementi fattuali concreti: se la ricostruzione di merito contiene gli elementi tipici della rapina (minaccia/violenza per procurare profitto), la riclassificazione in sede di legittimità è difficilmente accoglibile.
  • Le impugnazioni carenti o tardive possono comportare sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.