Sentenza del 03/06/2019 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Donazione - imposta - cessione di complessi immobiliari - indicazione analitica del valore di ciascuno - non è necessaria - indicazione di valore complessivo - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una donazione della nuda proprietà di più beni immobili, tutti dotati di rendita catastale, per un valore complessivo dichiarato di 80.000 euro. L'Agenzia aveva rettificato il valore sostenendo che nell'atto non fosse stato indicato analiticamente il valore di ciascun cespite e aveva applicato il criterio del valore di mercato. La contribuente sosteneva invece che la legge non imponesse l'indicazione separata dei valori e che l'Ufficio fosse comunque in grado di verificare il valore complessivo mediante le rendite catastali e i coefficienti previsti per la valutazione automatica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, quando tutti gli immobili sono censiti e dotati di rendita catastale, l'indicazione del valore complessivo è sufficiente: l'Ufficio può verificare la congruità mediante semplici calcoli, sommando i valori automatici dei singoli beni. Poiché il valore complessivo dichiarato di 80.000 euro era superiore al valore risultante dall'applicazione dei coefficienti catastali, operava il limite previsto dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986 e l'Ufficio non poteva procedere alla rettifica. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplinano il potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato degli immobili ai fini dell'imposta di registro e i limiti a tale potere.
Art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto, con attribuzione di rendita, in misura uguale o superiore a quella ottenibile con gli estimi catastali.
La norma impedisce la rettifica quando il valore dichiarato è almeno pari al valore catastale risultante dall'applicazione delle rendite e dei coefficienti di legge. In presenza di più immobili, è sufficiente il valore complessivo se l'Ufficio può ricostruire agevolmente i valori dei singoli cespiti.
Art. 34 del d.lgs. n. 346/1990
È stato richiamato dall'Ufficio quale base per la valutazione venale dei beni oggetto della donazione, mediante raffronto con trasferimenti di immobili similari.
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine per la costituzione dell'appellato nel giudizio tributario non è stato ritenuto perentorio; la costituzione tardiva non comporta automaticamente sanzioni, salvo i limiti previsti per il deposito di documenti e memorie.
Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce i termini processuali per il deposito di documenti e memorie illustrative nel giudizio tributario.
Massime di principio
- In un atto di donazione o trasferimento riguardante più immobili, l'indicazione del solo valore complessivo può essere sufficiente quando tutti i beni sono censiti, hanno una rendita catastale e sono omogenei sotto il profilo dei criteri di valutazione.
- L'omessa indicazione analitica del valore di ciascun bene non giustifica automaticamente la rettifica: occorre verificare se l'Ufficio sia concretamente impossibilitato a controllare il valore dichiarato.
- Il criterio della valutazione automatica opera come limite al potere di rettifica quando il valore complessivo dichiarato è almeno pari alla somma dei valori catastali determinabili per i singoli immobili.
- La rettifica basata sul valore di mercato può essere utilizzata quando mancano le rendite catastali, i beni hanno natura o coefficienti diversi oppure il valore cumulativo impedisce un controllo attendibile dei singoli cespiti.
- La possibilità di effettuare il controllo con semplici moltiplicazioni delle rendite e successiva somma dei risultati depone a favore della sufficienza del valore complessivo dichiarato.
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