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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34682/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 06/10/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela riguardo al reato di furto di gas aggravato, ritenendo tardiva e improduttiva di effetti la contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero in udienza (6/10/2023) volta a ricondurre il fatto nella fattispecie aggravata di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio). Il Procuratore generale ha dedotto che il giudice di merito abbia illegittimamente sindacato la contestazione suppletiva e omesso di valutare la procedibilità d'ufficio, annullando la sentenza impugnata e chiedendo il rinvio per nuovo giudizio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la contestazione suppletiva del PM effettuata alla prima udienza utile successiva alla modifica legislativa (e dunque dopo il termine fissato per la presentazione della querela) è efficace e può far sì che il reato sia procedibile d'ufficio. Ha altresì considerato che, nel caso concreto, il capo di imputazione originario conteneva indicazioni (furto di gas realizzato mediante allaccio diretto alla rete dell'ente gestore) sufficienti ad integrare una contestazione in fatto idonea a evocare l'aggravante della destinazione a pubblico servizio. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catania per il relativo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    art. 625, n. 7 c.p. (aggravante: destinazione del bene a pubblico servizio)

    L'aggravante è stata qualificata dalla Corte come di natura valutativa; non è "autoevidente" in tutti i casi ma può essere efficacemente contestata anche mediante perifrasi evocative (es. furto di gas mediante allaccio diretto alla rete dell'ente gestore) che rendano manifesto all'imputato il carattere pubblico/collettivo del bene

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice di rilevare in ogni stato del processo la mancanza della condizione di procedibilità; la Corte precisa però che tale potere non autorizza pronunce 'de plano' che impediscano il contraddittorio e l'esercizio da parte del PM del potere di modificare l'imputazione

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riconosce al pubblico ministero il potere/dovere, nel dibattimento, di contestare circostanze aggravanti non menzionate nell'atto introduttivo; tale contestazione suppletiva è strumento volto a garantire la corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla riforma Cartabia che disciplina la fase predibattimentale destinata a chiarire e integrare l'imputazione, confermando la funzione della contestazione suppletiva per precise modifiche dell'imputazione

  • art. 624 cod. pen. (comma 3) e art. 625 cod. pen.

    art. 624 comma 3 c.p.; art. 625 c.p.

    La Corte sottolinea che alcune ipotesi di furto aggravato (tra cui talune previste dall'art. 625) sono rimaste procedibili d'ufficio nonostante la riforma; la lettura combinata dei testi è centrale per valutare il regime di procedibilità

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 2)

    d.lgs. n. 150/2022, art. 2

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati di furto rendendoli procedibili a querela di parte; la Corte ha valutato gli effetti transitori e temporali della riforma rispetto a processi pendenti

  • art. 50 comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda l'esercizio dell'azione penale da parte del PM: la Corte ricorda che il PM ha titolo ad esercitare l'azione anche se non ha originariamente contestato tutte le aggravanti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma citata per distinguere i casi in cui l'omessa contestazione dell'aggravante non determina restituzione degli atti al PM; la Corte distingue il caso di aggravante non contestata (ipotesi 'accidentale') da quello in cui la contestazione incide sulla procedibilità

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma sul rinvio per nuovo giudizio da adottare in caso di annullamento della sentenza di merito; la Corte ha disposto rinvio alla Corte d'Appello di Catania

  • art. 345 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di nuovo esercizio dell'azione penale successivamente alla declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela; tale pronuncia può avere un giudicato instabile

  • art. 152 cod. pen.

    Norma sulla querela della persona offesa, rilevante nel quadro della procedibilità a querela per taluni reati come oggetto della modifica normativa

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Citato come norma che disciplina l'udienza preliminare nella quale il PM può esercitare poteri analoghi di contestazione; richiamata per ragioni sistematiche

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva del Pubblico Ministero effettuata alla prima udienza utile successiva alla modifica normativa può essere valida e produrre effetti ai fini della procedibilità d'ufficio, anche se il termine formale per la querela è già scaduto, purché si tratti della prima occasione utile di contraddittorio dopo la riforma.
  • Il giudice non può pronunciarsi 'de plano' sul mancato esercizio della procedibilità (art. 129 c.p.p.) in modo da impedire al PM di modificare l'imputazione: deve rispettarsi il diritto all'ascolto e il contraddittorio, salvo che la causa di non punibilità sia già emersa in modo evidente secondo le regole del singolo stato del processo.
  • L'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (art. 625 n. 7) ha natura valutativa e richiede un'analisi fattuale: tuttavia può essere considerata sufficientemente contestata quando l'imputazione contiene descrizioni evocative e precise (es. 'allaccio diretto alla rete dell'ente gestore') che rendono chiaro per l'imputato l'oggetto e la portata dell'accusa.
  • In processi pendenti durante modifiche legislative che incidono sulla procedibilità, va bilanciato il principio della ragionevole durata del processo con il dovere di obbligatorietà dell'azione penale; non devono prodursi effetti discriminatori se il PM non ha potuto per ragioni cronologiche integrare prima dell'entrata in vigore della riforma.
  • Per la difesa: quando l'aggravante è 'valutativa', chiedere chiarimenti e produzione di documenti atti a dimostrare o escludere la destinazione a pubblico servizio; per l'accusa: tempestività della contestazione suppletiva alla prima udienza utile e cura nel formulare descrizioni evocative chiare.
  • La declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela può essere revocata o non impedire il nuovo esercizio dell'azione penale se successivamente emergono elementi che giustificano la procedibilità d'ufficio; pertanto il proscioglimento per improcedibilità può avere giudicato instabile.

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