Sentenza del 07/06/2016 n. 3566 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEG - IRES - Costi su beni di terzi - Inerenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRPEG/IRES, dei costi sostenuti dalla società conduttrice per interventi di manutenzione straordinaria su beni ricevuti in locazione. Il principio affermato è che la deducibilità non è esclusa dal fatto che la società non sia proprietaria dei beni: è sufficiente che dimostri l'inerenza delle spese all'attività d'impresa e che le stesse risultino adeguatamente documentate nella contabilità. Gli accordi contrattuali tra locatore e conduttore relativi all'obbligo di manutenzione non sono decisivi ai fini fiscali.
La decisione
La deduzione dei costi è riconosciuta, a condizione che siano provati il collegamento con l'esercizio dell'impresa e la corretta contabilizzazione delle spese. La decisione si pone in linea con Cass. n. 24277/2015 e Cass. n. 4596/2016, mentre si discosta dall'orientamento contrario espresso da Cass. n. 13494/2015. Il testo non indica gli estremi completi della sentenza né l'esito formale del ricorso, ma il principio sostanziale è favorevole alla società conduttrice.
Norme richiamate
TUIR, art. 109, comma 5
La deducibilità dei componenti negativi richiede che essi siano inerenti all'attività d'impresa. L'inerenza può sussistere anche per costi relativi a beni di proprietà altrui, come quelli detenuti in locazione, purché la spesa sia effettivamente sostenuta nell'interesse dell'impresa e adeguatamente documentata.
Massime di principio
- Le spese sostenute su beni di terzi possono essere deducibili se hanno un concreto collegamento con l'attività esercitata, anche quando il contribuente non è proprietario del bene.
- La prova dell'inerenza è essenziale: occorre documentare la natura, l'importo, l'effettivo sostenimento e la funzione imprenditoriale della spesa.
- La corretta registrazione contabile e la disponibilità di fatture, contratti, autorizzazioni e documentazione tecnica rafforzano la deducibilità.
- Gli accordi contrattuali sulla ripartizione degli obblighi di manutenzione non determinano da soli la deducibilità fiscale: prevalgono l'effettività della spesa e il suo collegamento con l'impresa.
- In presenza di spese straordinarie su beni locati, è opportuno verificare anche le regole fiscali sulla deduzione nel tempo e sull'eventuale ammortamento, oltre alla sola inerenza.
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