Parere n. 8/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto dai signori Salvatore Livecchi e Gemma Crimaldi (avvocati Silvana Patanella e Silvia Cimino) avverso il decreto n. 85 del 15 maggio 2025 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’urbanistica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 13 giugno 2025, avente a oggetto “Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Cefalù”, e delle presupposte delibere consiliari comunali n. 91, 95 e 101 del 2021 e 93, 94 e 95 del 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere contrario alla concessione della misura cautelare richiesta. La domanda di sospensione è stata ritenuta priva dei presupposti, poiché il ricorso non indicava alcun elemento riguardante il periculum in mora. Il parere non definisce nel merito le censure rivolte contro l’approvazione del piano regolatore generale e contro le delibere comunali presupposte.
Domanda cautelare di sospensione del decreto regionale n. 85 del 15 maggio 2025, di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Cefalù, e delle presupposte delibere consiliari comunali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, contro il decreto n. 85 del 15 maggio 2025 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente – Dipartimento dell’urbanistica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 13 giugno 2025, avente a oggetto l’approvazione del piano regolatore generale del Comune di Cefalù, nonché contro le presupposte deliberazioni del consiglio comunale n. 91, 95 e 101 del 2021 e n. 93, 94 e 95 del 2022. Il segmento esaminato dal parere riguarda esclusivamente la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Il Consiglio ha rilevato che nel ricorso non era stato indicato alcun elemento relativo al periculum in mora.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La domanda di sospensione deve essere respinta perché nel ricorso non è stato indicato alcun elemento afferente al periculum in mora, ossia al rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
Norme richiamate
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nell’ambito del quale è stata proposta la domanda cautelare; il testo non indica specifiche disposizioni normative applicate dal Collegio.
Massime di principio
- La concessione della sospensione cautelare nel procedimento relativo a un ricorso straordinario presuppone che il ricorrente deduca e rappresenti specificamente il periculum in mora; in mancanza di qualsiasi elemento al riguardo, la domanda cautelare deve essere respinta.
- L’esame della domanda cautelare può concludersi con il rigetto senza definire le questioni di merito relative alla legittimità degli atti impugnati.
Rigetto della domanda cautelare nel ricorso contro il piano regolatore generale di Cefalù
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da privati contro il decreto regionale n. 85 del 15 maggio 2025, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Cefalù, e contro alcune delibere consiliari comunali presupposte.
Oggetto del ricorso
Gli atti impugnati comprendevano il decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente – Dipartimento dell’urbanistica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 13 giugno 2025, nonché le deliberazioni del consiglio comunale di Cefalù n. 91, 95 e 101 del 2021 e n. 93, 94 e 95 del 2022.
Il ricorso era accompagnato da una domanda cautelare volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Valutazione sulla domanda cautelare
Il Collegio ha esaminato il solo profilo cautelare e ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, nel ricorso non era stato indicato alcun elemento relativo al periculum in mora, cioè al pregiudizio grave e irreparabile che l’esecuzione degli atti avrebbe potuto arrecare ai ricorrenti nelle more della definizione del ricorso.
L’assenza di una deduzione specifica sul periculum è stata ritenuta sufficiente per escludere la concessione della misura cautelare, senza necessità di procedere alla valutazione delle questioni di merito o degli ulteriori presupposti cautelari.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere affinché la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati fosse respinta. Il parere riguarda esclusivamente la fase cautelare e non contiene una decisione sulle censure di merito proposte contro il piano regolatore generale e le deliberazioni comunali presupposte.
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