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Sentenza

Sentenza n. 2281/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’aggiornamento e contestuale revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato per lavoro autonomo. L’Amministrazione ha respinto l’istanza e revocato il titolo in ragione dell’assenza del cittadino dal territorio nazionale dal 23 ottobre 2019 al 19 giugno 2022. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 6 e 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, la carenza di istruttoria e l’errore sui presupposti di fatto. Il ricorrente ha invocato quali cause giustificative dell’assenza le restrizioni ai collegamenti tra Italia e Bangladesh durante la pandemia da Sars-CoV-2, le proprie gravi condizioni di salute e l’aumento del costo dei biglietti aerei. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 6 e 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria, l’omessa motivazione e la violazione dell’obbligo di leale collaborazione e del principio del soccorso istruttorio, lamentando la mancata ricezione del preavviso di rigetto e l’omessa acquisizione d’ufficio degli elementi utili a giustificare l’assenza. In giudizio l’Amministrazione ha prodotto documentazione relativa alla procedura di notificazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione di manifesta infondatezza già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’assenza dal territorio dell’Unione per oltre dodici mesi consecutivi, presupposto di revoca del permesso di soggiorno UE ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. Il richiamo alle cause giustificative previste dal comma 6 è stato ritenuto non conferente rispetto alla specifica causa di revoca applicata. In ogni caso, la documentazione sanitaria dimostrava soltanto che il ricorrente era stato sottoposto ad accertamenti nel 2021, ma non provava la necessità di permanere in Bangladesh fino a giugno 2022. Secondo il giudice, le ragioni scriminanti devono consistere in ostacoli insuperabili al rientro in Italia; tale prova non è stata fornita. È stata inoltre ritenuta ininfluente la dedotta omessa comunicazione del preavviso di rigetto, poiché la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 rileva soltanto se il privato dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso del provvedimento, fornendo elementi idonei a superare i rilievi ostativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ed è stata disposta la non ammissione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

    Le cause giustificative dell’assenza devono essere gravi, comprovate e tali da integrare ostacoli insuperabili al rientro in Italia; la mera documentazione di accertamenti sanitari non prova la necessità di protrarre l’assenza fino alla data rilevante.

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    Il Permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] è revocato [...] in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.

    L’assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi integra una causa di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; nel caso concreto il presupposto è stato ritenuto pacifico.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori e di collaborazione dell’amministrazione, ma non posto a fondamento autonomo dell’accoglimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del provvedimento gravato, se non viene data in giudizio la prova dell’utilità della partecipazione.

    L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento: il privato deve dimostrare l’utilità concreta della partecipazione e la potenziale decisività degli elementi che avrebbe potuto presentare.

  • artt. 74 e 136 d.P.R. n. 115/2002

    La manifesta infondatezza del ricorso ha giustificato la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e la non ammissione definitiva.

Massime di principio

  • L’assenza di un titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi integra la causa legale di revoca prevista dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998.
  • Le circostanze invocate per giustificare una prolungata assenza devono essere gravi, documentate e configurare ostacoli insuperabili al rientro in Italia; la prova di accertamenti sanitari effettuati all’estero non dimostra, da sola, la necessità di permanere fuori dal territorio nazionale per l’intero periodo considerato.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale: il ricorrente deve fornire la prova concreta che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso, mediante elementi idonei a superare i motivi ostativi.
  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondata sull’assenza ultra-annuale può essere confermata quando il presupposto fattuale dell’assenza sia pacifico e le giustificazioni addotte non siano adeguatamente provate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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