Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in separati ricorsi per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per alcuni capi contestati a ciascun indagato. I ricorrenti denunciavano carenza o contraddittorietà della motivazione rispetto al compendio indiziario (soprattutto delle intercettazioni), contestavano la ricostruzione del loro ruolo nell'ambito della cosca "Pascali" (associazione di tipo mafioso, capi 1 e connessi) e nei reati di traffico di stupefacenti e reati connessi (capi 26, 32), e sostenevano che la misura cautelare fosse stata applicata in modo automatico senza valutare la diminuita pericolosità sociale, anche alla luce del decorso del tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata basata soprattutto sulle intercettazioni che costituiscono il nucleo probatorio, dalle quali emergevano rapporti stabili e un ruolo attivo di Bisignano e Mastrovito nelle attività del sodalizio (gestione stupefacenti, contabilità e recupero crediti per Mastrovito). La Corte ha escluso la possibilità di riesaminare in sede di legittimità l'ermeneutica delle intercettazioni quando la valutazione fattuale del giudice di merito sia logica e fondata. Ha inoltre confermato la corretta applicazione della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., osservando come, nel caso di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., gli elementi necessari per superare tale presunzione siano più stringenti. Condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma la qualificazione mafiosa del sodalizio Pascali e applica la presunzione di pericolosità connessa all'accusa di associazione di tipo mafioso; per l'affiliato conta l'inserimento stabile e il ruolo funzionale nella struttura.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Per la configurabilità della partecipazione ad un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti occorre dimostrare stabilità dell'accordo criminoso, ripetitività delle condotte e ripartizione di ruoli; tali elementi sono stati ritenuti soddisfatti sulla base delle intercettazioni e delle modalità operative.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione di pericolosità per il delitto di associazione mafiosa, che impone la custodia cautelare salvo prova concreta del venir meno dei legami o di elementi che dimostrino l'allontanamento dal sodalizio; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso concreto.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata la differenza nella valutazione della pericolosità quando l'agente agisce in relazione a delitti aggravati ex art. 416-bis.1: gli elementi richiesti per superare la presunzione di pericolosità sono diversi, tenendo conto della possibile occasionalità del collegamento funzionale al sodalizio.
Massime di principio
- Le intercettazioni, se analiticamente richiamate e interpretate dal giudice di merito in modo coerente con le massime di esperienza, costituiscono nucleo probatorio forte e la loro interpretazione in cassazione è limitata: l'ermeneutica delle conversazioni è questione di fatto.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare per associazione mafiosa occorre non solo criticare la valutazione degli atti, ma fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'interruzione dei legami con il sodalizio o l'assenza di un ruolo stabile nell'organizzazione.
- Nel caso di delitti collegati a organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) è necessario dimostrare la stabilità e la ripetitività dell'accordo criminoso e la ripartizione di ruoli per escludere la partecipazione consortile; mere ambiguità interpretative delle intercettazioni non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La sola decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di pericolosità sociale: servono elementi processuali concreti che attestino l'effettivo allontanamento dal contesto criminale o la cessazione dei rapporti con i vertici.
- Il giudice del riesame può confermare la custodia cautelare quando ricostruisce un quadro indiziario unitario e consistente (intercettazioni, rapporti personali, comportamenti successivi come il sostegno economico da parte di vertici), mentre la Cassazione verifica la correttezza del percorso logico-giuridico e il rispetto dei principi consolidati.
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