Sentenza del 28/09/2017 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Società non operative (c.d. di comodo) - Presupposti. (Art. 30 L. n. 724 del 1994)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Una società in nome collettivo che possiede un unico immobile, lo concede di fatto all’uso dell’amministratore e non esercita alcuna effettiva attività commerciale, è soggetta alla disciplina delle società non operative qualora non dimostri l’esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione. L’Amministrazione finanziaria può quindi applicare le conseguenze fiscali previste per le società di comodo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l’applicazione della normativa antielusiva prevista per le società di comodo, sostenendo implicitamente che la mera titolarità dell’immobile e il suo utilizzo da parte dell’amministratore non giustificassero l’accertamento. Tuttavia, dagli elementi disponibili risultava che la società non svolgeva concretamente alcuna attività commerciale e non ricorreva alcuna causa di esclusione prevista dalla disciplina.
Norme richiamate
Articolo 30 della legge n. 724 del 1994
Disciplina delle società non operative, cosiddette società di comodo
La norma presume non operativa la società che, in base ai beni posseduti, non raggiunge determinati livelli minimi di ricavi e proventi, salvo la presenza di cause di esclusione o di disapplicazione. La mera esistenza formale della società non è sufficiente a evitare l’applicazione della disciplina quando manca un’effettiva attività commerciale.
Massime di principio
- Una società che non svolge concretamente attività commerciale e detiene principalmente beni immobili può essere qualificata come società non operativa, anche se formalmente esistente e regolarmente costituita.
- L’utilizzo dell’unico immobile da parte dell’amministratore, anziché nell’ambito di un’attività produttiva o commerciale, può costituire un elemento indicativo dell’assenza di operatività.
- Per evitare l’applicazione della disciplina sulle società di comodo è necessario dimostrare una specifica causa di esclusione o disapplicazione prevista dalla legge, oppure circostanze oggettive che giustifichino il mancato raggiungimento dei ricavi minimi.
- La sola proprietà di un immobile e l’assenza di ricavi commerciali effettivi non bastano, di regola, a sottrarre la società alla presunzione di non operatività.
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