Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2450/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento A. della Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 5 febbraio 2026 del Comune Fiumicino B. dell’Ordinanza n. 914 del 20 febbraio 2026, emessa dall’ufficio SUAP del Comune di Fiumicino C. Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad esercitare la propria attività d’impresa D. Nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, economici e non, quali conseguenza immediata e diretta dell’applicazione dell’ordinanza comunale e della delibera di giunta del Comune di Fiumicino, ivi impugnate

Giustizia amministrativa202603069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta comunale che vieta l'esercizio di nuovi parcheggi e ordinanza SUAP di applicazione del divieto all'attività della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa subentrante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 17 del 5 febbraio 2026 e l'ordinanza SUAP n. 914 del 20 febbraio 2026, chiedendo anche l'accertamento del diritto a esercitare l'attività d'impresa e il risarcimento dei danni. Ha dedotto l'illegittimità dell'applicazione del nuovo divieto all'attività esercitata in forza di titoli e segnalazioni precedenti, rilevando che la SCIA del dante causa risaliva al 30 maggio 2023 e che la SCIA di subingresso era stata presentata il 20 novembre 2025. Il ricorso cautelare ha contestato, in particolare, l'opponibilità al subingresso della modifica urbanistica del 2019, la ritenuta mendacità della dichiarazione generica di conformità urbanistica contenuta nella SCIA del 2025 e la legittimità dell'ordinanza, adottata oltre il termine previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e priva dei caratteri propri dell'autotutela.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha rilevato che il divieto introdotto dalla delibera di Giunta riguarda i nuovi parcheggi, ma non è applicabile alle attività già legittimate prima della sua entrata in vigore; nel caso concreto, la SCIA di subingresso era del 20 novembre 2025. Il Collegio ha inoltre considerato dubbia l'opponibilità al subingresso della modifica urbanistica del 2019, in presenza del consolidamento degli effetti della SCIA del dante causa del 30 maggio 2023. Tale dubbio esclude, allo stato cautelare, che la dichiarazione generica di conformità urbanistica resa nella SCIA del 2025 possa essere qualificata come mendace. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta priva dei caratteri propri dell'autotutela e intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990. È stata quindi sospesa esclusivamente l'ordinanza SUAP n. 914 del 2026, mentre non è stata sospesa la delibera di Giunta n. 17. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità fattuale della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    oltre il termine di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990

    L'intervento amministrativo repressivo o inibitorio sulla SCIA, quando non presenta i caratteri dell'autotutela, non può essere adottato oltre il termine previsto dall'art. 19.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Il divieto urbanistico riferito ai nuovi esercizi non può essere applicato, in assenza di una specifica previsione contraria, ad attività già legittimate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Quando gli effetti di una SCIA del dante causa si sono consolidati, l'opponibilità al subingresso di una successiva modifica urbanistica può costituire una questione dubbia; tale dubbio impedisce, in sede cautelare, di qualificare come mendace una generica dichiarazione di conformità urbanistica resa nella SCIA di subingresso.
  • Un atto amministrativo che incide su un'attività soggetta a SCIA, adottato oltre il termine previsto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e privo dei caratteri propri dell'autotutela, non presenta un fumus di legittimità sufficiente a sostenerne l'efficacia cautelare.
  • La tutela cautelare può essere accolta anche solo nei confronti dell'atto applicativo, sospendendo l'ordinanza concretamente lesiva senza sospendere la delibera generale presupposta, quando la valutazione di fumus e periculum riguarda specificamente l'atto applicativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.