Sentenza n. 650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva annullato l’esclusione del candidato dal concorso per l’arruolamento nella Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, risultato idoneo sotto il profilo psicofisico e attitudinale, era stato escluso dal concorso per difetto delle qualità morali e di condotta richieste dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando. L’esclusione era stata motivata da due vicende: la guida, nel 2007 e quando il candidato era minorenne, di un motociclo di 150 cc senza titolo idoneo, procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; e la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p., relativo a una presunta frode assicurativa, procedimento successivamente definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il TAR aveva annullato l’esclusione ritenendo venuta meno, per effetto dell’assoluzione, la rilevanza della seconda vicenda e non adeguatamente valutati, quanto alla prima, il tempo trascorso, la minore età e la modesta gravità del fatto. Il Ministero ha appellato deducendo l’erronea applicazione del bando e l’indebita ingerenza del TAR nella discrezionalità amministrativa; l’appellato ha eccepito anche la genericità dei motivi d’appello e ne ha contestato il merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’esclusione. Ha riconosciuto che il requisito della condotta incensurabile, previsto dal bando mediante rinvio alle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso alla magistratura ordinaria, attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella selezione e valutazione dei fatti rilevanti. Tale discrezionalità, tuttavia, non sottrae il provvedimento al sindacato giurisdizionale quando ricorrano travisamento dei fatti, manifesta illogicità o difetto di istruttoria. Quanto alla vicenda relativa all’art. 642 c.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ha accertato la realtà del sinistro e l’effettività e coerenza dei danni, escludendo ogni profilo di disvalore nella richiesta di risarcimento assicurativo. L’Amministrazione aveva pertanto fondato l’esclusione su un presupposto fattuale insussistente, incorrendo in travisamento. Quanto alla guida del motociclo, l’episodio, isolatamente considerato, non era sufficiente a fondare il giudizio di carenza delle qualità morali: l’Amministrazione non aveva valutato la minore età, la natura episodica della condotta, la definizione del procedimento per irrilevanza del fatto, il modesto disvalore della violazione e il tempo trascorso, limitandosi a un richiamo astratto dell’episodio. La discrezionalità amministrativa non può quindi giustificare una valutazione priva di adeguata base fattuale e istruttoria. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. g), bando di concorso
possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
Il bando richiede il possesso di qualità morali e di condotta corrispondenti alla condotta incensurabile.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
La condotta incensurabile costituisce il parametro normativo richiamato dal bando per valutare l’idoneità morale del candidato.
art. 116, comma 13, Codice della strada
Prevede il reato contestato per la guida di motociclo senza titolo idoneo; nel caso concreto l’episodio è stato ritenuto non sufficiente, da solo, a fondare il difetto delle qualità morali.
art. 642 c.p.
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
La vicenda penale relativa a tale reato, posta dall’Amministrazione a fondamento dell’esclusione, è stata definitivamente ritenuta insussistente dalla sentenza penale di assoluzione.
art. 415-bis c.p.p.
avviso di conclusione delle indagini
Indica l’atto processuale che attestava, al momento dell’esclusione, la pendenza del procedimento penale poi concluso con assoluzione.
artt. 3, 27 e 97 Cost.
Sono richiamati quale fondamento di una lettura costituzionalmente orientata del requisito morale, volto a proteggere il reclutamento da rischi seri ed effettivi connessi alla personalità del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile previsto per il reclutamento in un corpo militare o di polizia ha natura elastica e consente all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella selezione dei fatti rilevanti e nella valutazione della loro gravità complessiva, ma non attribuisce un potere sottratto al controllo giurisdizionale.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa delle qualità morali e di condotta può estendersi alla verifica del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità e del difetto di istruttoria, senza trasformarsi in una sostituzione del giudice all’Amministrazione nelle valutazioni di merito.
- Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste esclude che il fatto contestato possa essere valorizzato come indice di inaffidabilità morale, quando l’accertamento penale dimostri l’assenza del presupposto fattuale e di qualsiasi disvalore nella condotta.
- La valutazione del requisito morale deve essere concreta e complessiva: l’Amministrazione deve considerare, in rapporto alle finalità del reclutamento, la gravità effettiva dell’episodio, la sua natura episodica, l’età del soggetto, il tempo trascorso e l’esito del procedimento penale.
- Il richiamo astratto a una precedente violazione, senza esaminare gli elementi che ne ridimensionano la gravità e la significatività rispetto al requisito di condotta, integra un difetto di istruttoria e non è sufficiente a sostenere l’esclusione dal concorso.
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