Sentenza n. 3817/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, 1) del provvedimento con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai seguenti distretti, pubblicato in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui viene riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio di 23,5, riconoscendo come errata la domanda n.33, busta 7; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 2) le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta per cui è causa; 3) il bando relativo alla procedura per cui è causa nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione dell'odierna ricorrente; 4) il silenzio rifiuto formatosi rispetto alla istanza di riesame in autotutela proposta dalla ricorrente in data 6.11.2025; e, per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarcita in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c. - mediante l'accertamento ad ottenere la rivalutazione del proprio punteggio, assegnando punti 0,75 per la domanda n.33, busta 7, con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 23,5/30 per la risposta al quesito n. 33, oltre alle istruzioni della prova, al bando e al silenzio sull'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale destinato ai ruoli del Ministero della giustizia. In particolare, ha contestato il quesito n. 33, relativo alle notificazioni successive all'imputato non detenuto in caso di nomina di un difensore di fiducia. La ricorrente aveva scelto la risposta secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla in nessun caso, mentre l'Amministrazione aveva considerato corretta la risposta secondo cui il difensore può dichiarare immediatamente di non accettare la notificazione. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, gli atti presupposti, le istruzioni della prova, il bando e il silenzio formatosi sull'istanza di riesame in autotutela. È stata chiesta anche la rivalutazione del punteggio, con attribuzione di 0,75 punti per la risposta corretta e contestuale eliminazione della penalità di 0,25 punti. Le Amministrazioni hanno contestato il ricorso nel merito; la difesa erariale ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo alla procedura concorsuale. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, ritenuta estranea alla procedura, in ragione dell'autonomia di Formez PA e della Commissione Interministeriale Ripam. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del precedente conforme della stessa Sezione. Il giudice ha rilevato che l'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, disciplina attualmente le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto e prevede la consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, senza la facoltà di rifiuto. La risposta scelta dalla ricorrente è quindi conforme alla disciplina vigente, mentre quella indicata come corretta dall'Amministrazione rifletteva la precedente disciplina dell'art. 157 c.p.p. Il TAR ha ordinato all'Amministrazione di attribuire 0,75 punti per la risposta esatta e di eliminare la penalità di 0,25 punti, con incremento complessivo di un punto. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge, sono state poste in solido a carico della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia e di Formez PA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito e siano complete il contraddittorio e l'istruttoria
La controversia è stata definita nel merito con sentenza in forma semplificata in sede camerale, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti processuali previsti dalla norma.
art. 157-bis c.p.p.
In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio
La disposizione vigente impone la consegna della notificazione al difensore, senza riconoscergli la facoltà di rifiutarla, salvo gli atti esclusi dalla stessa disposizione.
art. 157 c.p.p.
la precedente disciplina contemplava espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione
La risposta considerata corretta dall'Amministrazione riproduceva la disciplina previgente e non quella vigente al momento della prova.
d.lgs. n. 150/2022
Il decreto legislativo ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p., modificando la disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante ricalcolo del punteggio.
art. 2058 c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica.
art. 74 c.p.a.
La Sezione ha richiamato precedenti conformi per motivare la decisione in forma semplificata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato insieme all'art. 74 c.p.a. per il riferimento al precedente conforme della stessa Sezione.
Massime di principio
- In una prova concorsuale, la correttezza della risposta deve essere valutata alla luce della disciplina normativa vigente alla data della prova; non può essere considerata corretta una risposta che riproduca una disciplina ormai superata da una modifica legislativa.
- Quando una novella legislativa introduce una disposizione autonoma e modifica il contenuto della disciplina precedente, la commissione di concorso deve applicare la nuova disciplina e non può fondare la soluzione del quesito sul testo previgente.
- La risposta a un quesito concorsuale è corretta quando corrisponde al significato precettivo della disposizione vigente, anche se la disciplina previgente prevedeva una soluzione diversa.
- L'amministrazione deve ricalcolare il punteggio della prova concorsuale quando accerti giudizialmente l'erroneità della risposta indicata come corretta, attribuendo il punteggio previsto per la risposta esatta e rimuovendo la penalità applicata alla risposta ritenuta erroneamente errata.
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