Sentenza n. 2399/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale della Campania per le Elezioni Regionali, in data 17.12.2025, per quanto di interesse: - che ha approvato le cifre elettorali, per quanto di interesse, della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" (con 16.813 voti) e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" (con 16.760 voti), per la Circoscrizione di Benevento; - che ha determinato la cifra elettorale residuale (percentuale) delle Liste Provinciali per la Circoscrizione di Benevento assegnando alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" il 16,7986 % ed alla Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" il 16,7456 %; - che ha assegnato il seggio della Circoscrizione di Benevento alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b), L.R. n. 4/2009; - che ha proclamato eletto il sig. Fernando Errico, consigliere più votato della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", nella Circoscrizione di Benevento, alla carica di Consigliere Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2009; b) di tutti gli atti presupposti e, dunque, del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento che, sulla base dei (dati dei) Verbali Sezionali, ha determinato la cifra elettorale della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" in ragione di 16.813 voti e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" in ragione di 16.760 voti; c) ove occorra, ancora, dei verbali delle operazioni elettorali in data 23 e 24.11.2025 relativi a: - Comune di Airola, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; - Comune di Amorosi, Sezione n. 2; - Comune di Arpaia, Sezione n. 1; 3 - Comune di Bonea, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Bucciano, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Castelpagano, Sezione n. 2; - Comune di Cautano, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Cerreto Sannita, Sezioni n. 1, 2, 4; - Comune di Cusano Mutri, Sezioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Durazzano, Sezione n. 1, 2; - Comune di Moiano, Sezioni n. 2, 3, 4; - Comune di Molinara, Sezione n. 1; - Comune di Montefalcione in Val Fortore, Sezione n. 2; - Comune di Montesarchio, Sezioni n. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16; - Comune di Morcone, Sezione n. 5; - Comune di Paduli, Sezione n. 3; - Comune di Paolisi, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Pesco Sannita, Sezione n. 2; - Comune di Pietrelcina, Sezioni, Sezioni n. 1, 3; - Comune di Ponte, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Pontelandolfo, Sezioni n. 1, 2, 3; - Comune di Puglianello, Sezione n. 1; - Comune di San Giorgio del Sannio, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; - Comune di San Leucio del Sannio, Sezioni n 1, 2, 3; 4 - Comune di San Lorenzo Maggiore, Sezione n. 1; - Comune di San Marco dei Cavoti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4; - Comune di San Nicola Manfredi, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Sant'Agata dei Goti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; - Comune di Sant'Angelo a Cupolo, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Santa Croce del Sannio, Sezione n. 1; - Comune di Telese Terme, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Vitulano, Sezioni n. 3, 4; d) ove occorra, della delibera del Consiglio della Regione Campania di convalida degli eletti; e) di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento del diritto di proclamazione della elezione del ricorrente alla carica di Consigliere Regionale, all'esito del turno elettorale del 23 e 24.11.2025; quanto al ricorso incidentale depositato il 30/1/2026: degli stessi atti e provvedimenti, “per la parte in cui ove l’accertamento istruttorio dovesse confermare l’esistenza di schede con le caratteristiche descritte dal ricorrente, questo On.le TAR non potrà che trarne l’unica conseguenza compatibile con i principi di certezza e non equivocità della manifestazione di voto, dichiarandone la nullità, non già disponendone la “traslazione” del relativo voto in favore della lista del ricorrente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale della Campania per le elezioni regionali del 17 dicembre 2025, nella parte relativa alla determinazione dei voti delle liste nella circoscrizione di Benevento, all'assegnazione del seggio e alla proclamazione dell'eletto, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente principale ha contestato gli esiti delle operazioni elettorali regionali nella circoscrizione di Benevento, chiedendo l'annullamento degli atti con cui erano state attribuite alla lista PPE Forza Italia Berlusconi 16.813 preferenze e alla lista Giorgia Meloni per Cirielli 16.760 preferenze, con conseguente assegnazione del seggio alla prima lista e proclamazione del suo candidato più votato. La contestazione riguardava, in particolare, i dati risultanti dai verbali sezionali di numerosi comuni e sezioni della provincia di Benevento, nonché la cifra elettorale residuale attribuita alle liste e l’accertamento del diritto del ricorrente a essere proclamato consigliere regionale. Il controinteressato proclamato eletto ha proposto ricorso incidentale sugli stessi atti, chiedendo che, qualora l’istruttoria avesse confermato l’esistenza delle schede descritte nel ricorso principale, i relativi voti fossero dichiarati nulli anziché traslati in favore della lista del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.p.a. Ha respinto in parte il ricorso principale e lo ha dichiarato improcedibile per la restante parte, senza accogliere la domanda di annullamento né l’accertamento del diritto del ricorrente alla proclamazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti delle parti non costituite. Dal solo dispositivo non sono ricavabili le ragioni specifiche del parziale rigetto e dell’improcedibilità.
Norme richiamate
art. 130, comma 7, c.p.a.
Norma processuale richiamata per la definizione del giudizio elettorale.
art. 7, comma 7, lett. b), L.R. Campania n. 4/2009
Richiamata quale base normativa dell’assegnazione del seggio della circoscrizione di Benevento alla lista risultata prevalente secondo le operazioni contestate.
art. 7, comma 8, L.R. Campania n. 4/2009
Richiamata quale base normativa della proclamazione del candidato più votato della lista cui è stato assegnato il seggio.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, l’impugnazione può investire sia gli atti dell’ufficio elettorale centrale regionale sia i verbali sezionali presupposti, quando la contestazione incide sulla determinazione delle cifre elettorali, sull’assegnazione del seggio o sulla proclamazione degli eletti.
- Il giudice elettorale può definire il ricorso principale e quello incidentale con esiti distinti, dichiarando in parte il rigetto e in parte l’improcedibilità del ricorso principale e l’improcedibilità del ricorso incidentale.
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