Sentenza del 12/08/2016 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello riguardava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008 e contestava l'assoggettamento a tassazione di un'indennità corrisposta a un lavoratore marittimo per malattia. Il contribuente sosteneva: l'esistenza di un giudicato esterno favorevole relativo a un'altra annualità; la perdurante vigenza dell'esenzione prevista dall'art. 24, comma 2, del R.D.L. n. 1918/1937; l'applicazione del principio secondo cui una norma generale successiva non deroga una norma speciale precedente; e l'assenza di rilevanza della natura sostitutiva o integrativa della retribuzione dell'indennità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato l'avviso di accertamento. Ha escluso l'efficacia automatica del giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta, richiamando il principio di autonomia delle annualità tributarie. Ha inoltre ritenuto che l'esenzione dell'art. 24, comma 2, del R.D.L. n. 1918/1937 fosse stata abrogata dal 1° gennaio 1974, quale conseguenza dell'abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile, e che le successive vicende normative del decreto non potessero far rivivere una disposizione già abrogata. L'indennità è stata qualificata come sostitutiva o integrativa della retribuzione e, quindi, come reddito imponibile IRPEF. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 24, comma 2, R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918
L'esenzione prevista dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, art. 24, comma 2 deve ritenersi abrogata fin dal 1° gennaio 1974 come conseguenza necessitata dalla espressa abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile.
La disposizione agevolativa, riferita all'imposta di ricchezza mobile, non è stata ritenuta applicabile all'IRPEF perché collegata a un tributo ormai soppresso e già abrogata da decenni.
Art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è stata considerata applicabile alle somme aventi funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione, comprese le indennità che sostituiscono redditi da lavoro non percepiti per malattia.
Art. 135 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il richiamo alle agevolazioni previste da leggi speciali riguarda le agevolazioni relative all'imposta sul reddito e non consente di trasferire a un tributo diverso un'esenzione originariamente prevista per l'imposta di ricchezza mobile.
Art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, e art. 1, Legge 18 febbraio 2009, n. 9
Le disposizioni relative alla ricognizione o al ripristino della vigenza del R.D.L. n. 1918/1937 riguardavano il provvedimento nel suo complesso e non potevano far rivivere singole norme già abrogate, come l'art. 24, comma 2.
Principio di autonomia dei periodi d'imposta
Ogni annualità fiscale genera un'obbligazione tributaria autonoma. Un giudicato relativo a un anno non si estende automaticamente ad altri anni, salvo che la controversia riguardi un'unica imposta frazionata temporalmente e una questione identica sotto ogni profilo.
Cassazione, sentenze n. 8122/2012, n. 8126/2012 e n. 11961/2012
La giurisprudenza richiamata ha stabilito sia l'avvenuta abrogazione dell'esenzione del R.D.L. n. 1918/1937 sia l'imponibilità delle indennità aventi funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato formatosi su un'annualità non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi, perché ogni anno dà origine a un'obbligazione autonoma.
- Un'esenzione fiscale deve essere interpretata restrittivamente e resta normalmente collegata al tributo per il quale è stata prevista; non può essere trasferita a un'imposta diversa.
- La sopravvivenza formale di una legge o il suo reinserimento tra le norme vigenti non fa rivivere una singola disposizione già abrogata da tempo.
- Le somme corrisposte in sostituzione o integrazione della retribuzione, anche se denominate indennità e collegate a malattia o inabilità temporanea, sono in linea generale imponibili come reddito di lavoro, salvo una specifica e vigente esenzione.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è univoca su una determinata questione e non sono indicate decisioni contrarie, il giudice di merito tende a conformarsi a tale orientamento.
- La complessità della controversia può giustificare la compensazione delle spese, anche quando l'appello viene integralmente respinto.
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