Sentenza del 11/08/2016 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2008, somme indicate nel CUD del dante causa come "Trasferta Italia", ma non assoggettate a ritenute fiscali o contributive e non dichiarate dal lavoratore. R.M. aveva contestato l’accertamento deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica e dell’atto, l’errata qualificazione delle somme, la loro possibile natura di indennità di trasferta o diaria esente e il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l’Ufficio provato l’accettazione dell’eredità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto nulla la notifica dell’accertamento perché, pur essendo l’Ufficio a conoscenza del decesso del contribuente, l’atto non era stato notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, secondo l’articolo 65 del DPR 600/1973. Ha inoltre affermato che la mera chiamata all’eredità non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva: l’Amministrazione deve provare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità. L’appello è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
Articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa; gli atti intestati al dante causa possono essere notificati agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso.
La norma impone, quando l’Ufficio conosce il decesso e gli eredi non hanno comunicato i propri dati, la notifica dell’atto agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto. Il mancato rispetto di tale formalità determina la nullità della notifica e dell’avviso di accertamento.
Articoli 1 e 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Sono stati invocati dal contribuente in relazione alla natura imponibile delle somme qualificate come indennità di trasferta o compensi di disagio, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della nullità della notifica e dell’assenza di prova dell’accettazione dell’eredità.
Articolo 51, comma 5, del DPR 917/1986
Il contribuente ne aveva richiesto l’applicazione per ricondurre le somme alla disciplina fiscale delle indennità di trasferta; la Commissione non ha tuttavia deciso nel merito della loro effettiva imponibilità, avendo accolto le contestazioni preliminari.
Articolo 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
È stato richiamato dal contribuente per sostenere la riconducibilità delle somme alla diaria di missione, ma non è stato oggetto di una valutazione decisiva nella sentenza.
Articoli 7 e 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Sono stati invocati per contestare la validità dell’atto impositivo e il rispetto degli obblighi di motivazione e collaborazione, ma la decisione è stata fondata su profili diversi.
Articolo 42 del DPR 600/1973
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla validità e motivazione dell’avviso di accertamento, senza costituire il principale fondamento della decisione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza del decesso del contribuente, gli atti tributari devono essere notificati secondo le modalità specifiche previste dall’articolo 65 del DPR 600/1973: agli eredi nominativamente presso il domicilio comunicato oppure, in mancanza di comunicazione, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.
- La notifica di un accertamento intestato a una persona deceduta non può essere effettuata semplicemente a uno dei presunti eredi senza rispettare le formalità previste dalla legge.
- La mera chiamata all’eredità non dimostra l’acquisizione della qualità di erede. L’Amministrazione che pretende il pagamento di debiti tributari del defunto deve provare l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita.
- In presenza di vizi preliminari, come la nullità della notifica o il difetto di legittimazione passiva, il giudice può definire la controversia senza esaminare la questione sostanziale relativa all’imponibilità delle somme.
- La qualificazione di somme come trasferta, indennità di disagio o diaria non determina automaticamente l’esenzione fiscale: occorre verificare la reale natura delle somme e la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina del TUIR.
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