Sentenza del 11/08/2016 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla TC S.r.l. l’omesso versamento dell’IVA all’importazione derivante dall’indebito utilizzo di un deposito IVA gestito dalla WS S.r.l., ritenuta coinvolta in un sistema fraudolento. La società contestava, tra l’altro, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione degli avvisi per il rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza, la mancata allegazione degli atti relativi alla verifica sulla WS S.r.l., la violazione dei termini procedimentali, l’errata ripartizione dell’onere della prova, l’avvenuto assolvimento dell’IVA e l’illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi della società. Ha ritenuto che, per l’IVA, il contraddittorio endoprocedimentale sia in linea generale necessario, ma che la sua omissione comporti l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem mediante rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza, già conosciuto e sottoscritto dalla società, nonché l’utilizzo di elementi acquisiti da verifiche o procedimenti riguardanti soggetti terzi. La CTR ha considerato sufficienti gli elementi presuntivi sull’indebito utilizzo del deposito IVA e ha condannato la società al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 50-bis della legge n. 427/1993
Utilizzo dei depositi IVA
La norma disciplina il regime dei depositi IVA; l’utilizzo irregolare o fraudolento del deposito può comportare il recupero dell’IVA all’importazione.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere motivato. Il rinvio ad altri atti è legittimo quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza o quando l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale.
Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972
La motivazione degli atti relativi all’IVA può rinviare ad altri documenti, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Gli atti richiamati nella motivazione devono essere allegati se non sono già legalmente e integralmente conosciuti dal contribuente; non occorre allegare nuovamente un processo verbale già notificato e sottoscritto.
Art. 12 della legge n. 212/2000
La società aveva dedotto la violazione delle garanzie e dei termini previsti durante le verifiche fiscali, ma la censura non è stata ritenuta idonea a invalidare gli avvisi.
Art. 2697 del codice civile
La decisione ha ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione attraverso un procedimento presuntivo unitario e logicamente fondato sugli elementi relativi alla gestione del deposito IVA.
Art. 3 della Costituzione
La dedotta violazione del principio di uguaglianza non è stata ritenuta sussistente.
Art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000
Il richiamo ai principi di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente non ha condotto all’annullamento degli atti.
Art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997
La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la relativa censura è stata respinta.
Massime di principio
- In materia di IVA, il contraddittorio endoprocedimentale ha rilievo generale, ma la sua omissione non determina automaticamente l’annullamento dell’atto: il contribuente deve dimostrare concretamente quali difese o elementi avrebbe potuto presentare e come avrebbero potuto condurre a un risultato diverso.
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è normalmente valida quando richiama un processo verbale già notificato o comunque conosciuto dal contribuente e consente di comprendere presupposti, calcolo e ragioni della pretesa.
- L’Amministrazione può utilizzare documenti, dichiarazioni e risultanze provenienti da verifiche o procedimenti riguardanti soggetti terzi, purché tali elementi siano utilizzabili e il contribuente possa contestarne l’efficacia nel processo tributario.
- La mancata allegazione di un documento richiamato non invalida l’avviso se il documento era già stato legalmente consegnato o notificato al contribuente, oppure se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale.
- Quando l’accertamento si fonda su una pluralità di indizi coordinati, il giudice può valutare il loro insieme come un procedimento presuntivo unitario; non è necessario che ogni singolo passaggio sia provato in modo autonomo se la concatenazione logica risulta coerente.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su presunzioni non è sufficiente negare genericamente i fatti: occorre offrire elementi specifici e documentati idonei a indebolire o superare l’inferenza dell’Amministrazione.
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