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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 2130 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società residente - cartiera - imputazione pro quota dei proventi dell'attività al socio - principio di trasparenza attività illecite - percezione effettiva - non rileva - consapevolezza del socio dell'illiceità - è necessaria - onere della prova - incombe all'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'imputazione pro quota dei redditi illecitamente prodotti dalla società non può fondarsi esclusivamente sulla qualità di socio né sulla presunzione di trasparenza fiscale. L'effettiva percezione dei proventi non è decisiva, ma l'Ufficio deve dimostrare la consapevolezza del socio circa l'illiceità dell'attività svolta dalla società. In assenza di tale prova, l'accertamento nei confronti del socio non è legittimamente sostenibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del principio di trasparenza fiscale ai redditi prodotti da una società qualificata come "cartiera". L'Ufficio pretendeva di imputare al socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, i proventi dell'attività illecita della società, senza che fosse necessario dimostrarne l'effettiva percezione. La decisione chiarisce tuttavia che, oltre alla riferibilità dei redditi alla società e alla partecipazione del soggetto, è necessaria la prova che il socio fosse consapevole dell'illiceità dell'attività sociale. Tale prova grava sull'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Principio di trasparenza fiscale delle società di persone

    I redditi della società possono essere imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, anche indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Tuttavia, quando i redditi derivano da un'attività illecita, è necessario dimostrare che il socio fosse consapevole dell'illiceità.

  • Regole sull'onere della prova nel processo tributario

    Spetta all'Amministrazione finanziaria provare gli elementi che giustificano l'imputazione personale del reddito al socio, inclusa la sua consapevolezza dell'attività illecita della società.

Massime di principio

  • La mera qualità di socio non è sufficiente per imputare automaticamente al contribuente i proventi di un'attività illecita svolta dalla società.
  • L'effettiva percezione del reddito non è necessariamente richiesta, poiché può operare il principio di imputazione pro quota; tuttavia, nei casi di attività illecita, deve essere provata la consapevolezza del socio.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici dai quali desumere che il socio conoscesse e partecipasse consapevolmente all'attività illecita, non potendo basarsi soltanto su presunzioni legate alla carica o alla partecipazione societaria.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la responsabilità fiscale della società e quella personale del socio: la seconda richiede una motivazione e una prova ulteriori rispetto all'esistenza del reddito societario.
  • Il socio può contestare l'accertamento dimostrando, o evidenziando l'assenza di prova, della propria estraneità o inconsapevolezza rispetto all'attività illecita della società.

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