Sentenza del 11/08/2016 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - imposta di registro - maggior valore accertato - definizione in adesione - rilevanza del maggior valore accertato ai fini delle imposte dirette - presunzione di coincidenza tra il maggiore valore concordato ed il corrispettivo realmente pagato - ammissione di maggior corrispettivo non dichiarato - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva utilizzato la definizione in adesione di un accertamento relativo all'imposta di registro, determinata sul maggior valore di un terreno ceduto, per presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo non dichiarato ai fini delle imposte dirette. Secondo l'Ufficio, il valore concordato in adesione avrebbe dovuto corrispondere almeno al prezzo effettivamente pagato, poiché altrimenti il contribuente non avrebbe avuto convenienza a definire la controversia. Il contribuente ha contestato tale automatismo, sostenendo che l'adesione era stata motivata dal modesto importo della maggiore imposta, nonché dalle caratteristiche del terreno, inserito in un piano particolareggiato e soggetto a imposte di trasferimento ridotte.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato accolto. La definizione in adesione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a dimostrare né a presumere l'effettivo pagamento di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette. L'Ufficio non poteva ritenere automaticamente coincidenti il maggior valore concordato e il prezzo realmente pagato, né considerare l'adesione come una confessione formale di corrispettivi non dichiarati. In assenza di ulteriori elementi probatori specifici, l'accertamento delle maggiori imposte sui redditi è stato quindi escluso.
Norme richiamate
Art. 52, d.P.R. n. 131/1986
La norma disciplina l'accertamento del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. Il valore accertato o concordato per tale imposta non dimostra automaticamente l'ammontare del corrispettivo effettivamente pattuito e pagato ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- La definizione in adesione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non costituisce, di per sé, ammissione di un maggior prezzo incassato o di ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette.
- Il maggior valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente equiparato al corrispettivo effettivamente pagato: servono ulteriori elementi probatori concreti e coerenti.
- La scelta del contribuente di aderire all'accertamento può dipendere da ragioni economiche, processuali o pratiche e non prova necessariamente la fondatezza sostanziale di ogni elemento dell'accertamento.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su una presunzione meramente astratta secondo cui il contribuente avrebbe aderito solo se il valore concordato fosse pari al prezzo reale.
- In situazioni analoghe occorre valutare il complesso dell'operazione e verificare se l'Ufficio disponga di elementi autonomi, come documentazione bancaria, movimentazioni finanziarie, scritture contrattuali o altre prove del pagamento di un corrispettivo maggiore.
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