Cassazione Penale, Sentenza n. 36022/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per illecita detenzione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: (1) errata qualificazione della detenzione come destinata alla cessione nonostante la modesta quantità compatibile con uso personale; (2) nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa/irregolare notifica all'imputato e notifica al difensore effettuata tardivamente (decreto notificato al difensore il 18 dicembre 2024, nei termini inferiori al minimo previsto per la comparizione in appello), con richiamo all'art. 161, comma 4, e all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
Il motivo relativo alla irregolare instaurazione del rapporto processuale (notifica tardiva/violazione del termine di comparizione) è stato ritenuto fondato. La nullità è stata tempestivamente eccepita; ciò ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello per intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente. La Corte ha motivato anche il calcolo dei termini di prescrizione e ha escluso rilevanza di una specifica sospensione rapportata al periodo Covid per le udienze fissate dopo l'operatività della sospensione normativa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
I reati inizialmente contestati sono stati derubricati alle ipotesi di cui a questa norma, ossia alla fattispecie di minore gravità relativa a stupefacenti; la Corte ha riconosciuto la derubricazione operata in sede di merito.
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata per l'unificazione delle pene e per determinare la decorrenza e l'effetto dell'unificazione ai fini della prescrizione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello: se l'imputato è irreperibile può notificarsi al difensore. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, pur invocata la procedura, la notifica al difensore è avvenuta in violazione del termine minimo di comparizione, configurando una nullità rilevante.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine a comparire per l'appello; la sua violazione determina una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere tempestivamente eccepita.
art. 180 cod. proc. pen.
Fissa i termini per la rilevazione delle nullità: la nullità derivante dalla violazione del termine di comparizione deve essere eccepita nei termini previsti da questa norma, come avvenuto nel caso di specie.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata perché il ricorso è stato trattato con procedura scritta ex art. 611; riguarda la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Richiamato incidentalmente in relazione alla sospensione dei termini per il Covid: la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione ad un rinvio fissato in periodo successivo all'operatività della disposizione, escludendo quindi la rilevanza di quella sospensione per il calcolo della prescrizione in quel periodo.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024)
Cita principio secondo cui la violazione del termine a comparire in appello integra nullità intermedia rilevabile se tempestivamente eccepita; utilizzata per fondare la statuizione sulla nullità.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per l'appello deve rispettare il termine minimo di comparizione: la sua violazione configura una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato.
- La nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di comparizione va eccepita tempestivamente (nei termini dell'art. 180 c.p.p.); se tempestivamente rilevata può portare all'annullamento della sentenza di appello.
- Se, a seguito dell'accoglimento di un vizio procedurale che incide sulla regolarità dell'instaurazione del giudizio di appello, i reati risultano nel frattempo prescritti, il giudice può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- La semplice modesta quantità di stupefacente non esclude automaticamente la qualificazione come uso personale; tuttavia, per ritenere la destinazione alla cessione è necessario un concreto apprezzamento probatorio di condotte di cessione (elementi fattuali oggettivi e circostanziali).
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sospensioni e interruzioni dei termini processuali; le sospensioni per eventi straordinari (es. Covid) si applicano solo nei limiti e nei periodi previsti dalla normativa specifica e non retroattivamente a udienze fissate oltre il periodo di operatività della norma.
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