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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto dell'istanza -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 24/11/2025, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino ha rigettato la richiesta del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - del parere negativo reso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, su cui il provvedimento impugnato si fonda, ove e per quanto lesivo; - della comunicazione del 16.09.2025 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno, il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, di avere presentato osservazioni procedimentali e documentazione prima dell'adozione del provvedimento finale, comprendente la ricevuta della richiesta di attestato di idoneità alloggiativa, una dichiarazione di ospitalità, il DURC online e la comunicazione obbligatoria di assunzione. Ha inoltre invocato il principio secondo cui il mero superamento formale della validità del permesso di soggiorno da convertire non impedisce di per sé la conversione, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali per il permesso per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. A un sommario esame, ha ritenuto rilevante che il ricorrente avesse presentato osservazioni e documenti prima dell'adozione del diniego e che tale circostanza non fosse stata contestata dalla Prefettura. Ha ravvisato una possibile violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché la motivazione del provvedimento non sembrava spiegare perché le osservazioni e la documentazione prodotte non fossero rilevanti. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessato, acquisire un nuovo parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato, tenendo conto della documentazione prodotta nel procedimento e nel giudizio. Gli effetti del diniego sono stati sospesi fino all'esito del riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato e di motivare le ragioni per cui esse non risultino rilevanti; l'omessa considerazione motivata può giustificare la sospensione del diniego e il riesame.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per l'adozione della sospensione degli effetti del provvedimento ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il mero superamento formale del termine di validità del permesso di soggiorno oggetto di conversione non impedisce, di per sé, la conversione del titolo quando l'interessato dimostri la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del permesso per lavoro subordinato.
  • Quando l'interessato presenta osservazioni e documenti dopo la comunicazione dei motivi ostativi e prima dell'adozione del provvedimento finale, l'amministrazione deve esaminarli e motivare specificamente la loro eventuale irrilevanza; il mancato confronto con tali apporti procedimentali integra, almeno in sede cautelare, un possibile vizio del diniego.
  • In sede di accoglimento della tutela cautelare per carenza di adeguata considerazione delle osservazioni procedimentali, il giudice può sospendere gli effetti del diniego e ordinare la riapertura del procedimento, nel contraddittorio con l'interessato, con acquisizione dei necessari pareri e adozione di un nuovo provvedimento espresso e motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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