Ordinanza n. 266/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1833/2023, (in materia di c.d. Carta del docente), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25.03.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.05.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024, relativa alla Carta del docente
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 323/2024, depositata il 21 marzo 2024, notificata all'amministrazione il 25 marzo 2024 e dichiarata passata in giudicato per mancata impugnazione. Unitamente al ricorso, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato una certificazione di passaggio in giudicato della cancelleria della Corte d'Appello di Brescia riferita a una diversa sentenza, indicata come n. 215/20242 del 16 ottobre 2024, anziché alla sentenza posta a fondamento della domanda di ottemperanza. Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che l'errore fosse corretto mediante il deposito dell'attestazione di cancelleria riferita alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, invitando la parte ricorrente a depositare entro il 14 marzo 2026 la corretta attestazione di passaggio in giudicato relativa alla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza. Ha avvertito che, in mancanza dell'adempimento, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile. L'ulteriore trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 18 marzo 2026. Non sono state assunte statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, ultimo comma, c.p.a.
Il TAR ha richiamato la disposizione quale base per segnalare alla parte l'errore documentale rilevante ai fini della decisione e consentirne la regolarizzazione prima dell'eventuale declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la corretta individuazione e documentazione della sentenza della cui esecuzione si chiede l'accertamento costituisce requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Quando la parte deposita un'attestazione di passaggio in giudicato riferita a una decisione diversa da quella posta a fondamento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per la regolarizzazione documentale e rinviare la trattazione.
- La mancata produzione, entro il termine assegnato, dell'attestazione corretta relativa al titolo giudiziale azionato può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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