Cassazione Penale, Sentenza n. 6369/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. dell'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamentava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione per mancanza di riscontri individualizzanti: assenza di fatti specifici addebitati, genericità delle contestazioni (es. presunto acquisto di sostanze chimiche, ruolo organizzativo a fronte di generiche 'relazioni fiduciarie' con fornitori), riferimento a un'associazione di tipo mafioso non contestata, e mancata valutazione dell'assenza di attualità del pericolo di recidiva (fatti risalenti a tre anni prima; indagato si avvalse della facoltà di non rispondere; perquisizione che non avrebbe dimostrato l'illiceità dell'attività commerciale di importazione di cialde di caffè). Contestazione anche dello stato dei dispositivi sequestrati (alcuni non funzionanti).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per genericità e mancanza di specificità dei motivi, richiamando il principio secondo cui il ricorrente deve indicare gli elementi a base delle lagnanze. La Corte ha condiviso le valutazioni del giudice di merito secondo cui l'indagato aveva ruolo organizzativo nell'approvvigionamento e gestione dell'attività di importazione e smercio di cocaina (rapporti con fornitori, gestione cassa, acquisti in territorio estero), e ha ritenuto provati elementi che giustificavano il pericolo di recidiva: sequestri di cellulari, manoscritti con nominativi e numeri, scanner, GPS e un "business plan" sull'importazione di cialde di caffè correlato alle conversazioni sulla possibile occultazione di cocaina nel caffè. Perciò la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; disposta la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata quale riferimento procedurale per la richiesta di riesame impugnata; il ricorso mirava al riesame ai sensi di tale articolo.
art. 74 T.U. stupefacenti
Riferimento alle aggravanti in materia di stupefacenti; i reati contestati rientrano tra quelli per i quali è più agevole ritenere sussistenti esigenze cautelari.
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale sui delitti di traffico di stupefacenti; la presenza di tale titolo cautelare incide sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 416-bis c.p.
Citato come aggravante esclusa nei confronti dell'indagato; la sentenza segnala che, pur non essendo contestata l'associazione mafiosa, il giudice di merito ha valutato la pericolosità sulla base degli elementi probatori raccolti.
art. 80, comma 2 T.U. stupefacenti
Richiamato tra le aggravanti possibili per i reati di stupefacenti; il provvedimento ha escluso talune aggravanti ma ha comunque ritenuto fondati gli indizi relativi all'attività organizzata.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Norma che stabilisce una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha richiamato la prevalenza di tale presunzione rispetto alla norma generale (art. 274) e la possibilità di superarla solo con prova contraria.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sull'applicazione delle misure cautelari; la Corte la confronta con la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i casi di inammissibilità della cassazione per vizi formali e di specificità dei motivi; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità ai sensi di tale disposizione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario vista la detenzione dell'indagato, per gli adempimenti consequenziali.
Sentenza Corte Cost. n. 231/2011
Richiamata dalla Corte per chiarire che, dopo gli interventi costituzionali, la presunzione di attualità delle esigenze cautelari è rimasta assoluta solo per i delitti di mafia e relativa per altri reati (tra cui l'art. 74 T.U. stupefacenti).
Massime di principio
- Per la cassazione è obbligatorio motivare con precisione e indicare gli elementi specifici che fondano le doglianze: motivi generici o non correlati al contenuto della decisione impugnata determinano l'inammissibilità.
- Quando il titolo cautelare riguarda reati indicati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. sussiste una presunzione speciale di necessita' della misura cautelare; il ricorrente deve fornire prova contraria per superare tale presunzione.
- Il tempo intercorso dalla commissione dei fatti non è di per sé sufficiente ad escludere l'attualità del pericolo di recidiva, soprattutto se emergono elementi che mostrano attività sistematica, professionale ed esclusiva nell'illegalità.
- Elementi come telefoni, manoscritti con contatti, strumenti operativi (scanner, GPS) e documenti programmatori (es. "business plan") possono essere valutati come indizi concreti della capacità organizzativa e della persistenza dell'attività criminosa, idonei a giustificare misure cautelari severe.
- Non è sufficiente lamentare solo la genericità delle contestazioni: il ricorrente deve contestare in modo puntuale le ragioni del giudice di merito e indicare i rilievi probatori specifici che smentiscono la necessita' della misura.
- L'assenza di contestazione di un reato più grave (es. associazione mafiosa) non impedisce che il giudice valuti la pericolosità sulla base di elementi indiziari correlati all'organizzazione del traffico di stupefacenti.
- Chi impugna la misura deve considerare che la Corte può confermare l'idioneità della custodia cautelare quando risulta evidente che misure meno afflittive non sarebbero efficaci nel prevenire la recidiva.
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